Cassazione Civile, Ordinanza n. 27170/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Due proprietari di un appartamento convenivano in giudizio l'esecutore dei lavori di ristrutturazione chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'esecuzione delle opere nel loro immobile. Il convenuto chiamava in causa la propria assicuratrice e proponeva anche domanda riconvenzionale per il saldo di una fattura relativa ai lavori svolti. In primo grado la domanda risarcitoria degli attori veniva accolta solo in parte, così come in parte veniva accolta la domanda di rivalsa verso l'assicurazione; la riconvenzionale del convenuto veniva invece accolta per il saldo della fattura. In appello il convenuto contestava, tra l'altro, la condanna al rimborso delle spese di soggiorno sostenute dagli attori, chiedeva una diversa regolazione delle spese di primo grado e la condanna dell'assicurazione a rifondergli le spese della manleva. La Corte d'appello confermava sostanzialmente il diritto al ristoro per l'inabitabilità temporanea dell'immobile, ma riformava in parte la statuizione sul saldo della fattura e regolava le spese compensandole tra convenuto e attori, oltre a porre le spese del grado a carico del convenuto nei confronti dell'assicurazione. Con il ricorso per cassazione il convenuto denunciava: ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul capo relativo alla somma di euro 739,00; motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione riguardo al riconoscimento del danno da mancato godimento dell'appartamento e alla sua quantificazione; violazione dell'onere della prova e delle presunzioni semplici per l'accertamento dell'inabitabilità dell'immobile; violazione delle norme sulle spese processuali per la compensazione tra lui e gli attori e per la condanna alle spese in favore dell'assicurazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: il primo per carenza di interesse, il secondo perché la motivazione d'appello non era apparente ma sorretta da un accertamento di fatto e dal richiamo alla consulenza tecnica e alla sentenza di primo grado, il terzo perché le censure sulla prova presuntiva e sull'art. 2697 c.c. non erano ammissibili nei termini prospettati. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo erronea la compensazione delle spese tra convenuto e attori perché non vi era soccombenza reciproca, essendo la domanda attorea accolta solo in minima parte e la riconvenzionale sostanzialmente accolta; ha inoltre affermato che la contumacia degli appellati non giustificava la compensazione. Quanto alle spese del terzo chiamato, ha richiamato il principio di causazione: le spese della chiamata in garanzia non potevano essere poste a carico del convenuto come se la chiamata fosse abusiva o arbitraria, circostanza non ravvisata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo dimostrata un'utilità giuridica concreta dall'accoglimento del motivo.
la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta esistente e idonea a consentire il controllo logico-giuridico della decisione.
la motivazione per relationem è stata ritenuta utilizzabile, se consente di comprendere l'iter decisorio.
invocato per nullità della sentenza/procedimento; non accolto nei primi due motivi.
richiamato per violazione di legge, ma le censure su presunzioni e onere della prova sono state ritenute inammissibili nei limiti prospettati.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata.
in cassazione la censura è ammissibile solo nei casi di vizio di sussunzione nella valutazione della prova presuntiva.
la doglianza sulla prova presuntiva è scrutinabile solo se il giudice qualifica o svaluta erroneamente gli indizi rispetto ai criteri di gravità, precisione e concordanza.
le spese seguono la soccombenza, salvo i casi di compensazione consentiti dalla legge.
nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi esplicitamente indicati.
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese, ma il tema decisivo è stato il corretto criterio di riparto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
esclusa la debenza dell'ulteriore importo per il contributo unificato perché il ricorso è stato accolto sia pure solo parzialmente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione la censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non dimostri un concreto interesse all'annullamento della statuizione impugnata.
- La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non lo è se il giudice di merito richiama una consulenza tecnica e condivide la motivazione della sentenza di primo grado in modo comprensibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o l'esito dell'accertamento di fatto.
- In sede di legittimità la censura sulla prova presuntiva è ammissibile soltanto quando il giudice di merito sbagli la sussunzione degli indizi nella fattispecie di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.; non è consentito sostituire la propria valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice territoriale.
- Ai fini della compensazione delle spese, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile al caso, la soccombenza reciproca va apprezzata rispetto all'esito complessivo delle domande e non può essere desunta dalla sola contumacia della controparte.
- Le spese del terzo chiamato in garanzia seguono il principio di causazione: se la chiamata è resa necessaria dalla difesa del convenuto contro le domande attoree infondate, il relativo costo non può essere automaticamente addossato al chiamante, salvo che la chiamata sia manifestamente arbitraria o abusiva.
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