Cassazione Civile, Ordinanza n. 31683/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza svolta negli anni 2005-2008 nei confronti di una società in nome collettivo e dei relativi soci, l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per le annualità 2006 e 2007, recuperando a tassazione maggiori ricavi e maggiori imposte. I contribuenti avevano impugnato gli atti e i ricorsi erano stati accolti in primo e secondo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973, dell'art. 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto inidoneo, da solo, il metodo del ricarico medio a fondare la ricostruzione induttiva dei ricavi e che fossero necessarie ulteriori circostanze specifiche per desumere l'omessa dichiarazione di corrispettivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva valorizzato la circostanza non contestata della congruità della società rispetto agli studi di settore e l'assenza di elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere la pretesa fiscale. In particolare, la Corte ha ribadito che le percentuali medie di ricarico, da sole, non costituiscono un fatto noto storicamente provato sufficiente a fondare una presunzione di maggiori ricavi, ma richiedono elementi ulteriori che incidano sull'attendibilità complessiva della dichiarazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché i contribuenti intimati non si sono costituiti.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
norma richiamata quale base dell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa; la Corte ne conferma l'applicazione solo in presenza di elementi presuntivi idonei, non essendo sufficiente il mero ricarico medio.
art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972
norma richiamata quale base dell'accertamento IVA; anche qui la ricostruzione presuntiva deve poggiare su presunzioni gravi, precise e concordanti, non sul solo ricarico medio.
le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se fondate su fatti noti idonei e caratterizzate da gravità, precisione e concordanza; le medie di settore o il ricarico medio non bastano di per sé.
l'onere di provare i maggiori ricavi incombe sull'Amministrazione finanziaria, che deve offrire elementi probatori sufficienti a sostenere la pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento induttivo di maggiori ricavi, il solo scostamento della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto alla media di settore non integra, da solo, una prova presuntiva sufficiente.
- Le medie di settore e i ricarichi medi hanno valore statistico e non costituiscono, di per sé, un fatto noto storicamente provato dal quale desumere il fatto ignoto rappresentato dai maggiori corrispettivi non dichiarati.
- Quando la dichiarazione del contribuente risulti coerente con parametri di congruità o con gli studi di settore, la pretesa di maggiori ricavi richiede elementi ulteriori, specifici e convergenti, idonei a incidere sull'attendibilità complessiva della contabilità e della dichiarazione.
- Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria mantiene l'onere di fornire presunzioni gravi, precise e concordanti a supporto dell'accertamento, non potendo fondare la ripresa solo su criteri medi astratti.
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