Cassazione Civile, Ordinanza n. 04958/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente all'esito di una procedura di licenziamento collettivo aperta per la soppressione di una sede aziendale. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il recesso perché la società aveva delimitato la platea dei lavoratori da comparare alla sola sede di L'Aquila sulla base di una motivazione ritenuta standardizzata e immotivata, senza considerare la fungibilità delle professionalità presenti nelle altre sedi e la possibilità di reimpiego dei lavoratori licenziati anche in altri settori aziendali. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per avere confermato una condanna generica al risarcimento senza specifica domanda e con violazione dei limiti della domanda; 2) e 3) nullità per difetto di interesse ad agire e per genericità/inidoneità del ricorso originario proposto cumulativamente da più lavoratori, poi separato in singoli giudizi; 4) omessa pronuncia sull'appello relativo alla mancata istruttoria sulle posizioni individuali dopo la separazione; 5) violazione della disciplina del licenziamento collettivo, sostenendo che la comparazione tra dipendenti non fosse esigibile quando la valutazione globale d'azienda risultasse incompatibile con la distanza geografica tra sedi e con la riorganizzazione limitata a una sola unità produttiva; 6) in via subordinata, violazione del regime sanzionatorio, assumendo che la violazione fosse solo formale e non dovesse comportare tutela reintegratoria. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto inammissibili le censure nuove o non autosufficienti, ha giudicato non fondate quelle che non colpivano la ratio decidendi e ha confermato l'orientamento secondo cui, nei licenziamenti collettivi, la delimitazione della platea dei lavoratori deve essere giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione iniziale e provate dal datore di lavoro; la mera dislocazione geografica delle sedi e l'eventuale aggravio organizzativo o di costi non bastano a escludere la comparazione, se le professionalità sono fungibili e il progetto di ristrutturazione coinvolge più unità produttive. Ha inoltre confermato che la violazione dei criteri di scelta, quando incide sulla individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, integra la fattispecie sanzionata con tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo in quanto nuovi, non pertinenti alla ratio decidendi o comunque non fondati; ha respinto il quinto motivo ribadendo che la comunicazione di avvio della procedura ex l. n. 223/1991 deve contenere ragioni tecnico-produttive specifiche e coerenti con la delimitazione territoriale della platea dei licenziandi, e che il datore sopporta l'onere di provare tali ragioni e la non fungibilità delle mansioni; ha respinto anche il sesto motivo, confermando che la violazione dei criteri di scelta nella fase di individuazione dei lavoratori comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, come richiamato dalla disciplina dei licenziamenti collettivi. La società è stata inoltre condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamati dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata
invocato contro la condanna generica; la Corte ha ritenuto che la domanda dei lavoratori fosse effettivamente generica e dunque compatibile con una pronuncia di condanna generica
richiamati per contestare l'interesse ad agire e la specificità del ricorso introduttivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per motivazione apparente/perplessa; la Corte ha escluso il vizio
art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991
la scelta dei lavoratori nei licenziamenti collettivi deve avvenire secondo criteri legali e non può essere limitata arbitrariamente a una sola sede se il progetto aziendale e le professionalità interessate hanno ambito più ampio
richiamato dalla ricorrente in collegamento alla disciplina dei licenziamenti; la Corte non ne ha tratto un'esenzione dalla comparazione tra lavoratori
art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991
la violazione della comunicazione iniziale e dei criteri di scelta è stata valutata nell'ambito della disciplina del licenziamento collettivo
art. 5, commi 1 e 3, l. n. 223 del 1991
norme sulla selezione dei lavoratori e sulle conseguenze sanzionatorie della violazione dei criteri di scelta
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
applicato come tutela conseguente alla violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori da comparare deve essere giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione di avvio della procedura e provate dal datore di lavoro.
- La mera collocazione geografica di diverse sedi aziendali o l'eventuale aggravio organizzativo/costi derivante da trasferimenti non esonera il datore dall'applicare i criteri di scelta sull'intera platea astrattamente fungibile, se il progetto di ristrutturazione incide su più unità produttive.
- La fungibilità delle mansioni e delle professionalità rileva in modo decisivo nella selezione dei lavoratori da collocare in mobilità: se il patrimonio professionale è utilizzabile in altre sedi o reparti, il datore non può limitare arbitrariamente la comparazione.
- Nel giudizio di cassazione, le censure sono inammissibili quando introducono questioni nuove non dedotte nei gradi di merito o non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando incide sulla fase di individuazione dei lavoratori da licenziare, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
- La domanda di risarcimento può essere trattata come domanda di condanna generica quando la parte attrice abbia chiesto il ristoro senza specificazione e quantificazione delle somme pretese.
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