Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18272/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame cautelare avverso l'ordinanza del GIP del 2/11/2024, con applicazione della custodia in carcere per il reato di ricettazione di uno scooter. Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge per mancata valutazione autonoma delle dichiarazioni dell'indagato riguardo alla possibile configurazione del furto anziché della ricettazione; 2) difetto radicale di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta e motivata la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della ricettazione e lo scarto della tesi difensiva sul furto; ha invece accolto il secondo motivo per carenza motivazionale specifica sull'adeguatezza della custodia in carcere. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo dell'adeguatezza della misura e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (art. 309, c.7 c.p.p.), chiedendo che il giudice indichi le ragioni della scelta della misura cautelare in conformità al principio di diritto richiamato. Ha rigettato il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame e la norma di riferimento per la procedura di riesame cautelare; la Cassazione rinvia al Tribunale competente ai sensi del comma 7 per nuovo giudizio sulla misura.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La norma sostanziale contestata: il giudice di merito ha ritenuto sussistente la ricettazione e ha motivatamente escluso la configurabilità del furto sulla base degli elementi ricostruiti.

  • art. 416bis.1 c.p. (aggravante)

    Richiamata in relazione agli altri reati per i quali l'indagato è stato raggiunto da ordinanze distinte; la presenza di aggravanti è stata considerata nel quadro complessivo delle esigenze cautelari.

  • Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014 (Calcagno)

    "in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata"

    Principio di diritto richiamato: il giudice deve fornire elementi specifici e logico-giuridici che giustifichino la scelta della custodia in carcere; non è richiesta l'elencazione puntuale dell'inidoneità di ogni misura alternativa, ma è richiesto un minimo standard motivazionale che qui è risultato carente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale cui fare riferimento per gli adempimenti della Cancelleria dopo la decisione della Corte; la sentenza dispone l'invio del provvedimento alla Cancelleria per le incombenze previste.

Massime di principio

  • Per la scelta della custodia in carcere il giudice deve indicare specifici elementi, tratti dalla natura e dalle modalità del reato e dalla personalità dell'indagato, che giustifichino ragionevolmente la misura più grave; non è necessario esaurire l'analisi di tutte le misure alternative, ma è richiesto un minimo standard motivazionale.
  • La carenza di motivazione sull'adeguatezza della misura costituisce motivo idoneo ad ottenere l'annullamento parziale con rinvio della decisione sulla misura cautelare.
  • Quando l'indagato è coinvolto in più procedimenti con fatti connessi, il giudice di riesame può richiamare il quadro complessivo, ma deve comunque compiere una valutazione autonoma e motivata sull'adeguatezza della misura rispetto al singolo fatto oggetto del giudizio.
  • In fase difensiva è utile produrre elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza del rischio di reiterazione (es. stabile attività lavorativa, legami familiari, assenza di precedenti recenti) e proporre misure coercitive alternative con misure concrete (obbligo di firma, divieto di dimora, arresti domiciliari con misure cautelari tecniche) per contestare l'adeguatezza della custodia in carcere.
  • La mera richiamata gravità astratta del reato non è sufficiente: il giudice deve collegare tale gravità a elementi concreti che rendano probabile la prosecuzione dell'attività criminosa o il pericolo per la sicurezza pubblica.
  • In caso di motivazione carente, la Corte di cassazione può limitare l'annullamento al solo profilo carente e rinviare per nuovo esame, senza compromettere le altre valutazioni meritorie che risultino ben motivate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.