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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21233/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore nei confronti del proprio debitore e del terzo acquirente di un terreno edificatorio, per ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita stipulato il 30 maggio 2012. Il creditore sosteneva che il suo credito, sorto per lavori di termoidraulica e poi accertato giudizialmente, fosse anteriore all'atto dispositivo e che la vendita avesse inciso sulla garanzia patrimoniale del debitore. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non dimostrata, sulla sola base del rapporto di parentela/affinità tra acquirente e persona destinataria di una diffida, la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, valorizzando una pluralità di indizi per desumere la scientia damni del terzo e dichiarando inefficace la vendita nei confronti del creditore. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di merito si fosse limitato a richiamare l'eventus damni; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando che gli indizi utilizzati fossero gravi, precisi e concordanti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'assenza di rapporti diretti tra acquirente e venditore e l'acquisto tramite agenzia immobiliare, che a suo dire escluderebbe la scientia damni. Il ricorso incidentale del debitore alienante ha invece censurato la decisione per non avere escluso il consilium fraudis, assumendo che la vendita fosse anteriore alla sentenza che aveva accertato il credito e la falsità delle quietanze, e che mancasse la dolosa preordinazione a pregiudicare il creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di autosufficienza e perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti e degli indizi, non consentito in sede di legittimità; ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché non riproduceva adeguatamente il contenuto del fatto asseritamente omesso né la sua reiterazione in appello. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale in punto di anteriorità del credito. La Corte ha compensato le spese tra i due ricorrenti e ha condannato entrambi al pagamento delle spese in favore del controricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne fosse affetta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito sufficientemente argomentata.

  • art. 111, co. 6, Cost.

    invocato per il requisito costituzionale della motivazione; la Corte afferma il rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di nullità della sentenza.

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità dei motivi che non si confrontano con la decisione impugnata o non sono specifici/autosufficienti.

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva deve poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti; la critica che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti non integra falsa applicazione della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel dedotto vizio di violazione delle regole di valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per la censura di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.; la Corte afferma che la doglianza, in realtà, mirava a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame è deducibile solo se riferito a un fatto storico decisivo e specificamente indicato; non basta lamentare la mancata valutazione di singole risultanze istruttorie.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato per affermare che il terzo acquirente deve essere consapevole che l'atto dispositivo riduce la garanzia patrimoniale del debitore verso i creditori.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica trascrizione e indicazione del fatto/deduzione asseritamente omessa, pena inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, quando il credito è anteriore all'atto dispositivo, la consapevolezza richiesta al terzo acquirente riguarda la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, e tale consapevolezza può essere provata anche per presunzioni.
  • La censura in cassazione contro la valutazione presuntiva del giudice di merito è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura degli indizi o una diversa inferenza probabilistica, senza dimostrare la violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica di un fatto storico, non la mera contestazione della mancata valorizzazione di singole prove o documenti.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza; in difetto, i motivi sono inammissibili.
  • La motivazione è apparente solo quando sia del tutto mancante o meramente assertiva; è sufficiente, invece, una motivazione che espliciti gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, anche se sintetica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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