Cassazione Penale, Sentenza n. 35743/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., in ragione della pena residua superiore a due anni e dell’espiazione di una condanna anche per il reato ostativo di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990; aveva inoltre rigettato la richiesta subordinata di differimento della pena per motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria. Il condannato stava espiando una pena cumulativa di 22 anni, 6 mesi e 28 giorni di reclusione, con fine pena al 14 aprile 2045, in forza del provvedimento di cumulo del 10 gennaio 2025, comprensivo anche di condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Tribunale aveva considerato le relazioni sanitarie penitenziarie del 27 novembre e del 18 dicembre 2025, riferendo la presenza della sindrome di Brugada, monitorata con loop recorder da remoto e visite cardiologiche, nonché di una componente ansioso-depressiva seguita con consulenze psichiatriche e colloqui psicologici; aveva inoltre richiamato il precedente rigetto del 15 maggio 2024, relativo a un quadro ritenuto sovrapponibile. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e motivazione mancante o apparente, lamentando l’omessa effettiva valutazione della consulenza medico-legale di parte del 27 gennaio 2025 e delle patologie ulteriori rispetto alla sindrome di Brugada, tra cui disturbo bipolare di tipo I e cerebrovasculopatia cronica, e l’assenza di una valutazione unitaria della compatibilità del quadro clinico con il carcere. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto dell’istanza senza perizia medico-legale, sostenendo che la relazione sanitaria penitenziaria descrivesse cure e monitoraggio senza esprimere un giudizio puntuale sulla compatibilità carceraria e che non fossero stati valutati adeguatamente l’incidenza dello stress detentivo, il rischio di morte improvvisa e la possibile sofferenza aggiuntiva, anche in relazione alla patologia cardiaca e al disturbo bipolare. Ha aggiunto che la perizia era stata richiesta anche dal Procuratore generale all’udienza del 13 gennaio 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati congiuntamente i motivi sul giudizio di compatibilità sanitaria e sulla mancata perizia: il Tribunale aveva svolto una valutazione concreta e attuale, considerando le relazioni sanitarie aggiornate, le modalità di monitoraggio e presa in carico, anche per il profilo psichico, e il precedente esame del quadro clinico. La difesa non aveva indicato dati clinici attuali o aggravamenti sopravvenuti idonei a dimostrare l’inadeguatezza delle cure o un peggioramento concreto non governabile in carcere; la censura proponeva, invece, una diversa lettura del materiale sanitario. La perizia non è obbligatoria per la sola presenza di una consulenza difensiva di segno contrario né per l’assenza di formule espresse di compatibilità nella relazione penitenziaria: è necessaria quando vi siano lacune, contraddizioni o incertezze decisive, oppure dati clinici che attestino l’incompatibilità senza adeguati elementi tecnici contrari. Nel caso concreto, le risultanze aggiornate sono state ritenute sufficienti e la motivazione del Tribunale effettiva e logicamente sostenibile. La dichiarazione di inammissibilità della distinta richiesta di detenzione domiciliare ordinaria e il rigetto della richiesta sanitaria risultano dall’ordinanza impugnata; la decisione di cassazione ha avuto ad oggetto il ricorso contro tale ordinanza.
Norme richiamate
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, previsto dall’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. per il caso di grave infermità fisica, e la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, prevista dall’art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen., si collocano nell’area di bilanciamento tra l’esigenza di indefettibilità dell’esecuzione penale e di tutela della collettività, da un lato, e il diritto fondamentale alla salute del detenuto, nonché il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità della pena, dall’altro.
Il differimento facoltativo per grave infermità fisica va valutato bilanciando l’esigenza di esecuzione della pena e tutela collettiva con il diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di differimento facoltativo o di detenzione domiciliare per grave infermità non è necessaria una incompatibilità assoluta tra patologia e stato detentivo, ma occorre pur sempre che la malattia sia tale da porre in pericolo la vita del condannato, da provocare rilevanti conseguenze dannose, da esigere trattamenti non agevolmente praticabili in ambiente penitenziario, ovvero da determinare una sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità cui deve essere improntato il trattamento penitenziario.
Per la detenzione domiciliare umanitaria non è richiesta un’incompatibilità assoluta con la detenzione, ma occorre che la patologia comporti uno dei pregiudizi indicati: pericolo per la vita, rilevanti conseguenze dannose, cure non agevolmente praticabili in carcere o sofferenza aggiuntiva ed eccessiva.
Il giudice di sorveglianza deve, pertanto, procedere ad una verifica concreta e non meramente astratta, raffrontando le complessive condizioni cliniche del condannato con le cure effettivamente praticabili in ambito inframurario, anche mediante il ricorso ai presidi sanitari esterni di cui all’art. 11 ord. pen., e valutando l’eventuale incidenza del mantenimento della detenzione sul peculiare quadro patologico dell’interessato.
La valutazione sanitaria deve considerare concretamente il quadro clinico, le cure effettivamente disponibili in carcere e l’eventuale ricorso a presidi esterni, nonché l’incidenza della detenzione sulla patologia.
La perizia medico-legale, tuttavia, non costituisce un passaggio obbligato ogniqualvolta sia dedotta una patologia, anche seria, o sia prodotta una consulenza di parte.
Nel procedimento di sorveglianza la perizia non è automaticamente necessaria per la sola allegazione di una patologia o per la produzione di una consulenza di parte; la sua necessità dipende dalla sufficienza e affidabilità degli elementi sanitari disponibili.
La perizia medico-legale, tuttavia, non costituisce un passaggio obbligato ogniqualvolta sia dedotta una patologia, anche seria, o sia prodotta una consulenza di parte.
Nel procedimento di sorveglianza la perizia non è automaticamente necessaria per la sola allegazione di una patologia o per la produzione di una consulenza di parte; la sua necessità dipende dalla sufficienza e affidabilità degli elementi sanitari disponibili.
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il differimento facoltativo della pena per grave infermità e la detenzione domiciliare umanitaria non richiedono un’incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione; occorre però che la malattia esponga a pericolo la vita, provochi rilevanti conseguenze dannose, richieda trattamenti non agevolmente praticabili in carcere oppure determini una sofferenza aggiuntiva ed eccessiva.
- Il giudice di sorveglianza deve valutare in concreto e unitariamente le condizioni cliniche, le cure e i presidi effettivamente disponibili in carcere, anche esterni, e l’eventuale incidenza della detenzione sul quadro patologico; non è sufficiente un esame astratto della patologia o delle risorse sanitarie in generale.
- La perizia medico-legale non è obbligatoria per la sola allegazione di una patologia o per la produzione di una consulenza di parte, anche se di segno contrario. Diviene necessaria quando gli atti sanitari presentino lacune, contraddizioni o incertezze su aspetti decisivi, oppure quando risultino dati clinici idonei ad attestare l’incompatibilità e manchino adeguati elementi tecnici contrari.
- Il giudice può negare la perizia quando le relazioni sanitarie aggiornate consentano una valutazione completa, attuale e logicamente sostenibile della curabilità in carcere, purché la decisione spieghi in modo non apparente perché gli elementi disponibili siano sufficienti.
- La contestazione del giudizio di compatibilità non è fondata quando si limita a contrapporre la consulenza di parte alla valutazione del giudice senza indicare dati clinici attuali, aggravamenti sopravvenuti o elementi tecnici capaci di dimostrare l’inadeguatezza delle cure o un peggioramento non governabile in ambito penitenziario.
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