Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14289/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente dapprima alle dipendenze di un imprenditore individuale presso un ristorante e, poi, alle dipendenze della società che aveva subentrato nella gestione dell'attività, sempre nei medesimi locali e con le medesime attrezzature. La lavoratrice chiedeva che fosse accertato un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., con prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro e responsabilità della società subentrante anche per i crediti maturati alle dipendenze del precedente datore. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per infrazionabilità del credito, poiché la lavoratrice aveva già agito in separati procedimenti monitori e ordinari per il pagamento di TFR e mensilità retributive. In appello la Corte territoriale escludeva la violazione del principio di infrazionabilità, ma rigettava nel merito la domanda ritenendo non provata la continuità dell'azienda e non dimostrato il trasferimento dell'entità economica organizzata. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) la legittimazione passiva della socia unica e liquidatrice della società cancellata, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; 2) l'ammissibilità del ricorso per cassazione nonostante i giudizi di merito sfavorevoli, perché il primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità e l'appello aveva deciso nel merito, sicché non opererebbe il filtro ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo eccessivamente restrittivo la nozione di trasferimento di azienda, non riconoscendo il fenomeno successorio anche in presenza di cessione di fatto del personale e di continuità delle modalità organizzative e direttive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in applicazione del principio della ragione più liquida, di esaminare direttamente il terzo motivo relativo al merito, ritenendo gli altri due non motivi in senso tecnico. Nel merito ha escluso il vizio di sussunzione e l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'assenza di prova della continuità tra le due attività ristorative come entità economica organizzata e la mancanza di prova dell'avvenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi confermata. Nulla sulle spese, poiché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento di ramo d'azienda richiede un'entità economica organizzata, stabile, capace di conservare la propria identità in occasione del trasferimento; la verifica di tali presupposti è un accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo per vizio di sussunzione o omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione passiva della socia unica e liquidatrice della società cancellata.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prosecuzione o successione nel processo a seguito dell'estinzione/cancellazione della società.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità del ricorso per cassazione nonostante il duplice esito sfavorevole dei giudizi di merito, assumendo l'assenza di due decisioni di rigetto sovrapponibili.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte precisa però che la doglianza, in concreto, attaccava l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma esclude che nel caso concreto ricorresse tale vizio.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    art. 366, n. 4), cod. proc. civ.

    Un motivo che non contenga una critica specifica e completa della decisione impugnata, e si risolva in un 'non motivo', è inammissibile per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla valutazione dell'attendibilità dei testi, quale attività rimessa al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, le censure devono essere formulate come critica specifica e completa della ratio decidendi: le mere affermazioni o richieste prive di effettiva articolazione argomentativa non integrano motivi di ricorso in senso tecnico e sono inammissibili.
  • La verifica della sussistenza di un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo nei limiti del vizio di sussunzione o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Per configurare il trasferimento d'azienda occorre che l'entità economica organizzata conservi la propria identità nel passaggio al nuovo soggetto; la mera continuità dell'attività o coincidenza di alcuni elementi organizzativi non basta, se il giudice di merito accerta la diversità delle due realtà imprenditoriali.
  • La valutazione delle prove, dell'attendibilità dei testi e della selezione degli elementi ritenuti più persuasivi appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è esente dai vizi rilevanti.
  • Il principio della ragione più liquida consente di esaminare direttamente il motivo decisivo di merito quando la sua infondatezza rende superfluo l'esame delle questioni processuali preliminari.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.