Cassazione Civile, Sentenza n. 36576/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel aveva disposto un bonifico domiciliato in favore di un beneficiario indicato; Poste Italiane pagò la somma a un terzo che si presentò allo sportello esibendo un documento e la password, inducendo Genertel a effettuare un secondo pagamento all'effettivo beneficiario. Genertel ha chiesto il risarcimento per duplicazione del pagamento, deducendo in particolare la violazione degli obblighi di identificazione e invocando per analogia l'art. 43, 2° comma, della legge assegni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione (violazione art. 369 c.p.c.), con riferimento alla notificazione tardiva del ricorso rispetto alla pubblicazione della sentenza. In ogni caso la Corte ha ritenuto il ricorso infondato: il Tribunale di Trieste aveva correttamente inquadrato il bonifico domiciliato come delegazione di pagamento soggetta al regime contrattuale/mandatario e aveva posto l'onere su Poste di dimostrare di aver eseguito correttamente o con la dovuta diligenza l'identificazione del presentatore. Il Tribunale aveva ritenuto che Poste avesse verificato i dati disponibili (documento esibito, codice fiscale, password) conformemente alle condizioni contrattuali; la Cassazione ha inoltre escluso che la circolare ABI imponga regole precettive (es.: obbligo di richiedere due documenti) e ha dichiarato inammissibili le censure nuove non dedotte in grado di merito (es. contestazione della presunta falsità del documento). Spese compensate.
Norme richiamate
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni), art. 43, secondo comma
art. 43, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
La Corte ha affermato che l'art. 43 non è automaticamente estendibile al bonifico domiciliato; comunque l'applicazione dell'art. 43 non avrebbe mutato la sostanza del regime applicato, che rimane disciplinato dalla responsabilità contrattuale e dalla possibilità per l'istituto di allegare la prova liberatoria della diligenza.
Regime generale dell'adempimento e responsabilità contrattuale applicabile al delegato (Poste) che deve provare l'esatto adempimento o l'uso della diligenza dovuta.
Codice civile, art. 1176, secondo comma
art. 1176, secondo comma, cod. civ.
La diligenza richiesta è quella del professionista: l'operatore (Poste) è tenuto a rispondere anche per colpa lieve e può liberarsi dimostrando di aver adottato la diligenza professionale richiesta.
Ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha confermato che, nella fattispecie, gravava su Poste l'onere di provare l'adempimento o la diligenza.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2
art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445/2000
Richiama i tipi di documenti di identità, ma la Corte ha ritenuto che le condizioni contrattuali non imponevano la presentazione di più documenti e che il riscontro tramite un documento valido è in genere sufficiente.
Circolare ABI 7 maggio 2001
Circolare ABI 7 maggio 2001
La raccomandazione ABI (es. richiedere due documenti) ha valore non precettivo: non impone uno standard legale vincolante e non può essere automaticamente trasformata in obbligo di legge.
Codice di procedura civile, art. 369, secondo comma, n. 2
art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Prescrive il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione per la procedibilità del ricorso in Cassazione; la sua omissione è causa di improcedibilità dichiarata d'ufficio.
Codice di procedura civile, artt. 360 e 372
art. 360 (motivi di cassazione), art. 372 cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate per la valutazione dell'ammissibilità dei motivi e delle procure; la Corte ha esaminato l'adeguatezza delle censure rispetto ai limiti del sindacato di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riferimento alle formalità per il contributo unificato eventualmente dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato come una delegazione di pagamento/mandato e non come titolo di credito: si applicano i principi della responsabilità contrattuale e del mandato (art. 1218 c.c.), con possibilità per l'istituto di pagamento di liberarsi dimostrando la diligenza professionale.
- L'istituto che esegue il pagamento ha l'onere di provare di aver adempiuto correttamente o di aver usato la diligenza richiesta dalla sua qualità professionale (art. 1176, 2° comma); il semplice riscontro di un documento apparentemente valido, del codice fiscale e della password comunicata può essere idoneo se conforme alle condizioni contrattuali e agli standard professionali.
- Le raccomandazioni ABI non hanno valore normativo vincolante: non trasformano automaticamente le prassi raccomandate in obblighi di legge (la richiesta di due documenti non è per ciò sola obbligatoria).
- Se il contratto tra cliente e operatore definisce quali dati devono essere forniti e verificati, è l'operatore a stabilire e rispettare lo standard di informazioni richieste; la mancata possibilità tecnica per il cliente di inserire ulteriori dati può incidere sulla responsabilità dell'operatore.
- Contestazioni di falsità documentale o fatti nuovi devono essere dedotti e documentati nel giudizio di merito; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è, di regola, inammissibile.
- In sede di cassazione la procedura formale è rigorosa: il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relativa relata di notificazione è obbligatorio; la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso, salvo casi eccezionali espressamente previsti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36584/2023 del 30/12/2023
- Sentenza civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36587/2023 del 30/12/2023
- Sentenza civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36610/2023 del 30/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36341/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36352/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36357/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →