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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36576/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel aveva disposto un bonifico domiciliato in favore di un beneficiario indicato; Poste Italiane pagò la somma a un terzo che si presentò allo sportello esibendo un documento e la password, inducendo Genertel a effettuare un secondo pagamento all'effettivo beneficiario. Genertel ha chiesto il risarcimento per duplicazione del pagamento, deducendo in particolare la violazione degli obblighi di identificazione e invocando per analogia l'art. 43, 2° comma, della legge assegni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione (violazione art. 369 c.p.c.), con riferimento alla notificazione tardiva del ricorso rispetto alla pubblicazione della sentenza. In ogni caso la Corte ha ritenuto il ricorso infondato: il Tribunale di Trieste aveva correttamente inquadrato il bonifico domiciliato come delegazione di pagamento soggetta al regime contrattuale/mandatario e aveva posto l'onere su Poste di dimostrare di aver eseguito correttamente o con la dovuta diligenza l'identificazione del presentatore. Il Tribunale aveva ritenuto che Poste avesse verificato i dati disponibili (documento esibito, codice fiscale, password) conformemente alle condizioni contrattuali; la Cassazione ha inoltre escluso che la circolare ABI imponga regole precettive (es.: obbligo di richiedere due documenti) e ha dichiarato inammissibili le censure nuove non dedotte in grado di merito (es. contestazione della presunta falsità del documento). Spese compensate.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni), art. 43, secondo comma

    art. 43, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La Corte ha affermato che l'art. 43 non è automaticamente estendibile al bonifico domiciliato; comunque l'applicazione dell'art. 43 non avrebbe mutato la sostanza del regime applicato, che rimane disciplinato dalla responsabilità contrattuale e dalla possibilità per l'istituto di allegare la prova liberatoria della diligenza.

  • Codice civile, art. 1218

    Regime generale dell'adempimento e responsabilità contrattuale applicabile al delegato (Poste) che deve provare l'esatto adempimento o l'uso della diligenza dovuta.

  • Codice civile, art. 1176, secondo comma

    art. 1176, secondo comma, cod. civ.

    La diligenza richiesta è quella del professionista: l'operatore (Poste) è tenuto a rispondere anche per colpa lieve e può liberarsi dimostrando di aver adottato la diligenza professionale richiesta.

  • Codice civile, art. 2697

    Ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha confermato che, nella fattispecie, gravava su Poste l'onere di provare l'adempimento o la diligenza.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2

    art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445/2000

    Richiama i tipi di documenti di identità, ma la Corte ha ritenuto che le condizioni contrattuali non imponevano la presentazione di più documenti e che il riscontro tramite un documento valido è in genere sufficiente.

  • Circolare ABI 7 maggio 2001

    Circolare ABI 7 maggio 2001

    La raccomandazione ABI (es. richiedere due documenti) ha valore non precettivo: non impone uno standard legale vincolante e non può essere automaticamente trasformata in obbligo di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 369, secondo comma, n. 2

    art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

    Prescrive il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione per la procedibilità del ricorso in Cassazione; la sua omissione è causa di improcedibilità dichiarata d'ufficio.

  • Codice di procedura civile, artt. 360 e 372

    art. 360 (motivi di cassazione), art. 372 cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate per la valutazione dell'ammissibilità dei motivi e delle procure; la Corte ha esaminato l'adeguatezza delle censure rispetto ai limiti del sindacato di legittimità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferimento alle formalità per il contributo unificato eventualmente dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va inquadrato come una delegazione di pagamento/mandato e non come titolo di credito: si applicano i principi della responsabilità contrattuale e del mandato (art. 1218 c.c.), con possibilità per l'istituto di pagamento di liberarsi dimostrando la diligenza professionale.
  • L'istituto che esegue il pagamento ha l'onere di provare di aver adempiuto correttamente o di aver usato la diligenza richiesta dalla sua qualità professionale (art. 1176, 2° comma); il semplice riscontro di un documento apparentemente valido, del codice fiscale e della password comunicata può essere idoneo se conforme alle condizioni contrattuali e agli standard professionali.
  • Le raccomandazioni ABI non hanno valore normativo vincolante: non trasformano automaticamente le prassi raccomandate in obblighi di legge (la richiesta di due documenti non è per ciò sola obbligatoria).
  • Se il contratto tra cliente e operatore definisce quali dati devono essere forniti e verificati, è l'operatore a stabilire e rispettare lo standard di informazioni richieste; la mancata possibilità tecnica per il cliente di inserire ulteriori dati può incidere sulla responsabilità dell'operatore.
  • Contestazioni di falsità documentale o fatti nuovi devono essere dedotti e documentati nel giudizio di merito; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è, di regola, inammissibile.
  • In sede di cassazione la procedura formale è rigorosa: il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relativa relata di notificazione è obbligatorio; la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso, salvo casi eccezionali espressamente previsti.

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