Cassazione Civile, Sentenza n. 36584/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel ha impugnato il pagamento, disposto via servizio telematico Banco Posta Impresa Online, di un bonifico domiciliato di Euro 1.400,00 che sarebbe stato incassato da persona diversa dalla beneficiaria designata (Giovanna Caiazzo) mediante probabile documentazione falsa; ha chiesto il risarcimento della duplicazione del pagamento sostenendo, tra l'altro, che il bonifico domiciliato sia assimilabile all'assegno bancario non trasferibile e che pertanto si applichi, per analogia, l'art. 43, comma 2, R.D. 21/12/1933 n.1736, che disciplinerbbe la responsabilità dell'istituto negoziatore in caso di pagamento a persona non legittimata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto il bonifico domiciliato come un'operazione di delegazione di pagamento (legate al rapporto di mandato/conto corrente) e non un titolo di credito assimilabile all'assegno; pertanto l'art. 43 R.D. 1736 non trova applicazione per analogia. Il regime applicabile è quello della responsabilità contrattuale: l'istituto delegato (Poste) doveva provare alternativamente l'esatto adempimento ovvero di aver eseguito la prestazione con la diligenza professionale richiesta. Nel caso concreto Poste Italiane ha dimostrato di aver verificato il documento d'identità esibito, il codice fiscale e la parola chiave indicata nel flusso telematico e di aver annotato gli estremi sulla quietanza, fornendo così la prova liberatoria della diligenza; quindi nessun risarcimento è dovuto a Genertel. Le spese di cassazione sono compensate.
Norme richiamate
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni), art. 43, comma 2
La Corte ha escluso l'applicabilità analoga della norma al bonifico domiciliato, ritenendo che quest'ultimo costituisca una delegazione di pagamento (mandato) e non un assegno/titolo di credito; inoltre ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che considera la responsabilità della banca negoziatrice essenzialmente contrattuale con possibilità di prova liberatoria.
Codice Civile, art. 1176, comma 2
Fornisce la nozione di diligenza professionale richiesta all'operatore (Poste): la Corte ha ritenuto che tale diligenza può essere soddisfatta verificando il documento d'identità esibito e i dati comunicati (codice fiscale, password) secondo le procedure contrattuali.
Stabilisce l'onere del debitore di provare l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento; la Corte ha applicato tale regola come criterio per consentire a Poste di liberarsi dalla responsabilità dimostrando la diligenza nell'identificazione.
Richiamato in tema di eventuali deroghe al principio generale secondo cui il debitore si libera pagando all'apparente titolare; la Corte ha spiegato che nel rapporto di mandato valgono regole contrattuali che impongono al mandatario l'onere probatorio di cui sopra.
Norma sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che il giudice del merito ha correttamente attribuito a Poste l'onere di provare l'adempimento ovvero la diligenza, e che la prova è stata fornita in modo sufficiente.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2
Richiamato in relazione ai tipi di documenti di identificazione; la Corte ha ritenuto che le condizioni contrattuali e il diritto vivente non impongano la verificazione di due documenti di identità quale obbligo inderogabile.
Circolare ABI 7 maggio 2001 (raccomandazione)
La raccomandazione (di richiedere due documenti d'identità) è stata qualificata come non precettiva: la Corte ha affermato che la circolare non impone uno standard cogente e non può sostituire la regola di legge o le condizioni contrattuali.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 12477/2018 e pronunce successive
La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la responsabilità della banca negoziatrice come contrattuale (non oggettiva) e che ammette la prova liberatoria della diligenza; principio usato per sostenere che l'assetto applicato al bonifico domiciliato non avrebbe sostanzialmente mutato anche ove si fosse estesa l'analogia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma processuale richiamata in punto di presupposti per il versamento di somme a carico della ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della norma.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato come una delegazione di pagamento (rapporto di mandato/conto corrente) e non come titolo di credito: quindi non è automaticamente applicabile la disciplina dell'assegno (art. 43 R.D. 1736).
- La responsabilità dell'istituto che esegue il pagamento è di natura contrattuale: l'istituto deve provare alternativamente di aver pagato il reale beneficiario o di aver adempiuto con la diligenza professionale richiesta (art. 1218 e art. 1176, comma 2 c.c.).
- La prova liberatoria di diligenza può fondarsi su verifiche effettuate secondo le procedure contrattuali (es. riscontro del documento d'identità esibito, controllo del codice fiscale e della password indicata nel mandato elettronico, annotazione degli estremi sulla quietanza); non è sempre obbligatoria l'esibizione di due documenti di identità.
- Le raccomandazioni di settore (es. circolare ABI) non hanno natura precettiva automatica: possono indicare best practice ma non sostituiscono norme o clausole contrattuali vincolanti.
- Per l'ordinante che teme frodi è consigliabile inserire, nei limiti consentiti dalla piattaforma e dalla tutela della privacy, quanti più elementi identificativi possibili (data di nascita, numero documento, note specifiche) e conservare tracce della disposizione telematica.
- Per l'istituto delegato è buona prassi adottare e documentare procedure interne che consentano di comprovare l'avvenuta verifica dell'identità (annotazioni sulla quietanza, log telematici, registrazioni operative) nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
- In giudizio il sindacato sulla diligenza valutativa resta essenzialmente rimesso al giudice del merito; la Cassazione può intervenire solo se sussiste violazione di legge, travisamento dei fatti o palese contrasto con standard sociali consolidati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36576/2023 del 30/12/2023
- Sentenza civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36587/2023 del 30/12/2023
- Sentenza civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36610/2023 del 30/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36341/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36352/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36357/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →