Cassazione Civile, Sentenza n. 36610/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La BNL aveva intimato esecuzione sul bene ipotecato per un credito dovuto dalla STAI S.r.l.; gli eredi di Antonino Martorana (Pizzi e Martorana) proposero opposizione ex art. 615 c.p.c. e, in via subordinata, una domanda risarcitoria contro il notaio e contro i venditori. Il Tribunale di Ragusa rigettò l'opposizione e la domanda risarcitoria e dichiarò l'estinzione del processo solamente nei confronti della curatela fallimentare della STAI S.r.l.; la Corte d'appello confermò. In Cassazione i ricorrenti dedussero, tra l'altro, vizi processuali: la Corte ha rilevato d'ufficio che, in materie di espropriazione promossa contro il terzo proprietario, la debitrice diretta (STAI S.r.l.) è litisconsorte necessario e, dopo le interruzioni del giudizio, non risultò evocata né in appello né in cassazione, così che mancò l'integrità del contraddittorio. La Corte ha altresì trattato la questione della decorrenza dei termini nei giudizi con domande cumulate applicando la sospensione feriale all'intero giudizio quando il cumulo è stato poi sciolto concretamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità, anche d'ufficio, del giudizio di merito (sia di primo che di secondo grado) per difetto di integrità del contraddittorio, avendo la debitrice diretta STAI S.r.l. la qualità di litisconsorte necessario e non essendo stata evocata nella fase successiva all'interruzione; ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato (ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.), condannando anche sulle spese del giudizio di legittimità. In conseguenza non è stata decisa la domanda risarcitoria subordinata, perché dipendente dall'esito dell'opposizione all'esecuzione.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione all'esecuzione: la Corte ha considerato che l'opposizione proposta dagli eredi contro l'esecuzione sul bene ipotecato rientra nelle fattispecie per le quali la debitrice diretta è litisconsorte necessario.
Norme sull'espropriazione forzata contro il terzo proprietario: la Corte afferma che, in tali espropriazioni, sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore e terzo proprietario, quando la controversia riguarda la sussistenza del credito.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Prevede l'annullamento delle pronunce e il rinvio al giudice di prime cure in caso di nullità del processo per difetto di integrità del contraddittorio; la Corte l'ha richiamato per disporre la cassazione e il rinvio al Tribunale per consentire l'integrazione del contraddittorio.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Norma richiamata dalla giurisprudenza citata: il giudice d'appello che rilevi la mancata evocazione di una parte necessaria dovrebbe rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; la Corte osserva che ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Regola il deposito di memorie nella fase di legittimità; è richiamata per segnalare che le parti hanno depositato memorie ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Nelle esecuzioni promosse contro il terzo proprietario gravato da ipoteca, la debitrice diretta è litisconsorte necessario: se non viene evocata (anche dopo interruzioni e riassunzioni), il giudizio è affetto da nullità per difetto di integrità del contraddittorio.
- La mancata evocazione in appello o in cassazione della parte necessaria determina, se non sanata, l'annullamento delle pronunce e il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.; tali vizi possono essere rilevati d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando sono cumulate domande in rapporto di pregiudizialità/subordinazione (es. opposizione all'esecuzione e domanda risarcitoria subordinata), non è possibile decidere sulla domanda subordinata se la principale è affetta da nullità o manca di tutti i soggetti necessari: la subordinata resta assorbita o improcedibile finché non si definisce correttamente la principale.
- Dopo un'interruzione del processo la riassunzione richiede la notificazione anche alle parti necessarie non presenti: la rinuncia di alcuni attori a proseguire contro alcune controparti non esonera il giudice dal disporre la regolare evocazione delle parti necessarie per le questioni che restano nel processo.
- In presenza di questioni processuali rilevanti (difetto di litisconsorzio, mancata evocazione), conviene domandare al giudice l'integrazione del contraddittorio o, in sede di gravame, chiedere al giudice d'appello di rimettere la causa al primo grado per le integrazioni necessarie.
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