Cassazione Civile, Sentenza n. 36587/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel ha reclamato il rimborso del doppio pagamento effettuato perché Poste Italiane avrebbe pagato un "bonifico domiciliato" a persona diversa dal beneficiario designato (presumibilmente munita di documento falso). Genertel ha dedotto l'inadempimento contrattuale e chiesto il risarcimento, sostenendo altresì che la disciplina di responsabilità prevista per l'assegno bancario non trasferibile (art. 43, secondo comma, R.D. 21/12/1933 n.1736) fosse applicabile, anche analogicamente, al bonifico domiciliato.
La decisione
Il ricorso di Genertel è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Trieste che aveva riformato la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che il bonifico domiciliato sia assimilabile alla delegazione di pagamento (mandato) e non all'istituto dell'assegno/titolo di credito, per cui non è necessario estendere analogicamente l'art. 43 R.D. 1736. La responsabilità di Poste è di natura contrattuale; tuttavia Poste ha assolto l'onere probatorio dimostrando di avere adottato la diligenza professionale richiesta (verifica della corrispondenza dei dati telematici con il documento esibito, riscontro del codice fiscale e della parola chiave). La mancata produzione in giudizio della copia del documento esibito non ha impedito che il giudice di merito desumesse la verifica dall'annotazione sulla quietanza e dagli altri elementi istruttori. La raccomandazione ABI del 7/05/2001 (richiesta di due documenti) non ha portata precettiva.
Norme richiamate
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni), art. 43, secondo comma
menzionata nel ricorso e nella sentenza
La Corte ha escluso l'applicabilità analogica dell'art. 43 al bonifico domiciliato: la norma è dettata per l'assegno bancario non trasferibile (titolo di credito) e non è necessaria per disciplinare la delegazione di pagamento che caratterizza il bonifico domiciliato
Codice civile, art. 1218
Stabilisce l'onere del debitore di adempiere e la possibilità di provare la non imputabilità dell'inadempimento; applicato per valutare la prova liberatoria della mandataria (Poste) circa la diligenza nell'esecuzione del pagamento
Codice civile, art. 1176, secondo comma
Fornisce lo standard di diligenza professionale richiesto alla mandataria (operatore professionale): diligenza qualificata che grava su Poste e che può escludere la responsabilità qualora dimostrata
Codice civile, art. 2697
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha confermato che gravava su Poste la prova dell'esatto adempimento o, in alternativa, della diligenza nella identificazione
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2
Individua i tipi di documenti di identità; la Corte ha rilevato che le condizioni contrattuali facevano riferimento ai "documenti di riconoscimento presentati" senza imporre testualmente la presentazione di due documenti
Circolare ABI 7 maggio 2001
Trattasi di una raccomandazione (es.: richiedere due documenti d'identità per il prenditore): la Corte ha affermato la non portata precettiva della circolare e che essa non imponeva di per sé standard obbligatori più rigorosi rispetto alla verifica di un documento
Giurisprudenza (Sezioni Unite, sentenza n. 12477/2018 e successive)
Orientamento sulla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice e sulla possibilità per la banca di offrire prova liberatoria dimostrando la diligenza; ha guidato l'interpretazione che la responsabilità non sia automaticamente oggettiva
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento/mandato e non come titolo di credito: la disciplina specifica degli assegni non si estende automaticamente a tale istituto.
- La responsabilità dell'ente che esegue il bonifico domiciliato è di natura contrattuale: l'istituto esecutore può liberarsi dalla responsabilità provando o l'esatto adempimento (pagamento al reale beneficiario) o di avere agito con la diligenza professionale richiesta (art. 1176, comma 2 e art. 1218 c.c.).
- Per giudicare la diligenza nell'identificazione del percettore, è generalmente sufficiente il riscontro del documento di identità esibito unitamente ad altri elementi di verifica (es. codice fiscale, parola chiave), salvo diversa e precisa disposizione contrattuale o normativa.
- Le raccomandazioni delle associazioni di categoria (es. circolare ABI) hanno valore orientativo e non vincolante: non costituiscono automaticamente standard precettivi se non richiamati o recepiti da norme o clausole contrattuali chiare.
- La mancata produzione in giudizio della copia del documento esibito non esclude che il giudice di merito possa ricavare la prova liberatoria da altri elementi (annotazioni sulla quietanza, flusso telematico, presunzioni), purché adeguatamente motivato.
- In sede di cassazione il sindacato sul giudizio di diligenza del giudice di merito è limitato: è ammissibile solo se la valutazione contrasta con principi solidi dell'ordinamento o con gli standard sociali consolidati; diversamente, la valutazione fattuale resta riservata al merito.
- In fase di predisposizione della disposizione telematica, l'ordinante dovrebbe inserire quanti più elementi identificativi possibili; tuttavia, se la piattaforma non consente campi aggiuntivi, la responsabilità dell'eventuale errato pagamento resta valutata in base alla diligenza dell'esecutore al momento dell'incasso.
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