Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05871/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Una società erogatrice privata aveva ottenuto, in via monitoria, la condanna della gestione liquidatoria di una ex ASL al pagamento di prestazioni sanitarie non saldate riferite a periodi tra il 2007 e il 2008, sulla base di un contratto stipulato nel settembre 2007. L’ente sanitario aveva proposto opposizione, poi riunita a quella di un’altra struttura. Il Tribunale aveva respinto le opposizioni ritenendo che il limite di spesa applicabile fosse il Tetto Regionale previsto dall’Accordo regionale richiamato dal contratto. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello della ASL, interpretando il contratto nel senso che il limite fosse il Tetto Regionale aumentato della quota aggiuntiva, con conseguente diversa quantificazione delle somme dovute. La ricorrente ha censurato tale lettura deducendo violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, sostenendo che la nota 3 dell’art. 9 dell’Accordo del 22 dicembre 2006 si riferisse ai centri ancora in corso di accreditamento, tra cui essa rientrava, e che quindi nel periodo transitorio il limite di spesa dovesse essere il Tetto Regionale, non il Tetto Totale Aziendale maggiorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e dei criteri ermeneutici, mirassero in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto e dell’Accordo regionale, attività riservata al giudice di merito. Ha considerato plausibile e congruamente motivata la lettura della Corte territoriale, secondo cui il contratto e il richiamo all’Accordo regionale conducevano a ritenere applicabile il Tetto Totale Aziendale, incrementabile soltanto della quota aggiuntiva, e non il Tetto Regionale invocato dalla ricorrente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Sono richiamati come criteri di interpretazione del contratto; la Corte precisa che la loro violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito se ne discosti, non quando si contesti soltanto la soluzione interpretativa scelta.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che il contratto si sarebbe dovuto leggere come accordo con erogatore definitivamente accreditato; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene diretta a sollecitare una diversa interpretazione del testo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ricorda che la censura per violazione delle regole ermeneutiche è proponibile in cassazione nei limiti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama anche il vizio di omesso esame di un fatto decisivo come ulteriore possibile censura dell’interpretazione dell’atto amministrativo non normativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • d.m. n. 55/2014

    Usato per la liquidazione delle spese di lite.

  • d.m. n. 147/2022

    Richiamato quale modifica del d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se si denuncia una concreta violazione delle regole legali di ermeneutica; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando il giudice di merito offre una ricostruzione del testo contrattuale plausibile, coerente e priva di errori logici o travisamenti, la Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella impugnata.
  • Anche l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è devoluta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo.
  • La deduzione di violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. non è ammissibile quando la censura, nella sostanza, si risolva nel mero dissenso sulla lettura delle clausole contrattuali adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.