Cassazione Civile, Ordinanza n. 03984/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di un candidato non eletto alle elezioni regionali, per non avere depositato nei termini la dichiarazione sulle spese elettorali, anche se negativa. Dopo una diffida a provvedere entro 15 giorni, il collegio aveva poi emesso un formale atto di contestazione richiamando la disciplina generale della legge n. 689 del 1981. Il tribunale aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione ritenendo tardiva la contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981; la corte d'appello aveva confermato, applicando anche essa l'art. 14. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione di legge, sostenendo che nella materia elettorale opera una disciplina speciale: la diffida ex art. 15, comma 8, l. n. 515/1993 ha funzione duplice, cioè consente la sanatoria e insieme avverte della sanzione, e rende superflua una ulteriore contestazione ex art. 14 l. n. 689/1981. Il controricorrente ha resistito invocando anche un legittimo affidamento ingenerato dagli atti dell'amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di sanzioni elettorali per omesso deposito della dichiarazione sulle spese elettorali, la disciplina speciale dell'art. 15 l. n. 515/1993 deroga a quella generale della l. n. 689/1981: la diffida prevista dal comma 8 assolve sia alla funzione di intimazione a sanare l'illecito sia a quella di avviso del procedimento sanzionatorio, sicché è superflua una successiva contestazione ex art. 14 l. n. 689/1981. Ha inoltre escluso che l'erroneo richiamo normativo contenuto negli atti potesse fondare un affidamento tutelabile, anche perché la documentazione non fu comunque prodotta nei termini intimati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, l. 10 dicembre 1993, n. 515
richiamato come base della sanzione pecuniaria amministrativa per l'omesso adempimento degli obblighi di rendicontazione elettorale
art. 4, lett. g), l. 23 febbraio 1995, n. 43
richiamato nel titolo sanzionatorio applicato al candidato non eletto
art. 7, comma 6, l. 10 dicembre 1993, n. 515
individua l'obbligo del candidato di depositare la dichiarazione sulle spese elettorali, anche negativa
art. 5, comma 4, lett. a), l. 23 febbraio 1995, n. 43
richiamato come fonte dell'obbligo dichiarativo per i candidati regionali
art. 14, l. 24 novembre 1981, n. 689
non è applicabile nella materia in esame in via sostitutiva della disciplina speciale; la contestazione ivi prevista è superflua e non necessaria dopo la diffida ex art. 15, comma 8, l. n. 515/1993
art. 15, commi 8 e 19, l. 10 dicembre 1993, n. 515
la diffida del comma 8 ha funzione duplice di sanatoria e avviso della sanzione; il comma 19 richiama la legge n. 689/1981 solo salvo diversa disposizione speciale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 2, commi 1 e 3, l. 5 luglio 1982, n. 441
richiamato per ribadire l'obbligo dichiarativo entro tre mesi dalla proclamazione
art. 7, comma 7, l. 10 dicembre 1993, n. 515
richiamato per estendere l'obbligo di dichiarazione anche ai candidati non eletti
Massime di principio
- Nella disciplina sanzionatoria elettorale speciale, la diffida prevista dalla legge di settore può cumulare la funzione di invito a sanare la violazione e di avviso dell'avvio/pendenza del procedimento sanzionatorio, rendendo non necessaria una ulteriore contestazione ex art. 14 l. n. 689/1981.
- Quando una norma speciale richiama la disciplina generale sulle sanzioni amministrative "salvo quanto diversamente disposto", prevale la regola speciale sia quanto alla struttura dell'atto sia quanto agli adempimenti procedimentali previsti.
- L'obbligo di deposito della dichiarazione sulle spese elettorali grava su tutti i candidati che partecipano alla competizione, anche se non eletti e anche se non abbiano sostenuto spese o ricevuto contributi: in tali casi è comunque dovuta una dichiarazione negativa.
- L'omissione di qualsiasi dichiarazione, anche negativa, integra la condotta sanzionata; non occorre provare in concreto l'esistenza di spese, contributi o uso di strutture propagandistiche collettive.
- L'eventuale errore dell'amministrazione nel richiamare la disciplina generale non basta a fondare un affidamento tutelabile se l'interessato era già stato validamente messo in grado di adempiere e, comunque, non ha provveduto nei termini intimati.
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