Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10223/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, domanda funzionale al conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola. In cassazione deducevano: (1) errata o apparente valutazione della prova testimoniale, sostenendo che i testi avessero confermato lo svolgimento di prestazioni agricole, la loro durata e la loro onerosità; (2) violazione di norme di diritto e omessa valutazione del comportamento processuale della parte appellante, perché sarebbe stata diligentemente richiesta la copia dei verbali testimoniali o l’attestazione del loro smarrimento, con conseguente necessità di rinnovazione degli atti; (3) omesso esame della reale efficacia probatoria del verbale ispettivo e violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., assumendo che il verbale non coprisse tutti gli anni rilevanti e fosse comunque privo di efficacia probatoria privilegiata; (4) vizio di motivazione, perché la sentenza si fondava su una supposizione in contrasto con la prova orale e perché l’INPS non avrebbe provato che i ricorrenti non avevano lavorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, non colpissero efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di argomentazioni specifiche e idonee a sovvertire la decisione di primo grado e a dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, secondo il riparto dell’onere della prova. Il ricorso è risultato generico e lacunoso: non ricostruiva in modo completo la motivazione del Tribunale, non riportava in modo puntuale gli elementi dedotti in appello e si limitava a una contrapposizione apodittica alla valutazione delle prove operata nei gradi di merito. Non sono state regolate le spese, perché l’INPS si era limitato a depositare procura senza svolgere attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per il deposito dell’ordinanza

  • art. 434 c.p.c.

    il ricorso avrebbe dovuto confrontarsi con i rigorosi requisiti di specificità dell’atto di appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte sottolinea il principio di riparto dell’onere della prova a carico di chi afferma i fatti costitutivi della pretesa

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’efficacia probatoria del verbale ispettivo

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001

    citata a sostegno del principio sul riparto dell’onere della prova

  • Cass., S.U., 8 febbraio 2013, n. 3033

    citata per il principio secondo cui l’appellante deve provare le ragioni di fondatezza dei motivi di gravame

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    citata per l’obbligo di dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non mette la Corte in condizione di verificare la decisività delle censure attraverso la puntuale ricostruzione del percorso argomentativo dei giudici di merito.
  • Chi impugna una sentenza fondata sulla valutazione complessiva delle prove deve confrontarsi con tale apprezzamento in modo specifico e non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa e generica degli stessi elementi istruttori.
  • In materia di domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, la parte attrice deve allegare e dimostrare in modo circostanziato i fatti costitutivi del rapporto di lavoro dedotto; non basta invocare singole risultanze testimoniali se il giudice di merito ha valorizzato, in modo non illogico, dati oggettivi contrari.
  • Le censure in cassazione che denunciano violazioni di legge o vizi motivazionali devono essere sorrette dal richiamo puntuale agli atti processuali rilevanti e dalla completa ricostruzione della dialettica di merito, altrimenti restano generiche e inidonee a fondare l’accoglimento.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta il presupposto per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.