Cassazione Civile, Ordinanza n. 23657/2025 del 21/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione tra il 1981 e il 1991 e che chiedevano il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto per i medici appellanti e aveva inoltre dichiarato la nullità dell'appello proposto da altri soggetti per difetto di produzione dell'atto di gravame corretto e di procura, ponendo le spese a carico del difensore. In cassazione, i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 101, comma 2, Cost. per asserita decisione fondata sullo stare decisis; violazione dell'art. 2935 c.c. per errata individuazione del dies a quo della prescrizione, che secondo loro avrebbe dovuto decorrere solo dal 2007 con i DPCM attuativi; violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU per disparità di trattamento tra specializzandi immatricolati in anni diversi; violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese, nonostante il preteso contrasto giurisprudenziale. Il difensore Avv. Tortorella ha poi rinunciato al proprio ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei medici specializzandi, ritenendo manifestamente infondati o non pertinenti i motivi proposti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sulla remunerazione degli specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999, e ha escluso che vi fossero incertezze idonee a impedire la decorrenza del termine. Ha inoltre affermato che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce un diritto della parte soccombente, condannando i ricorrenti alle spese di legittimità e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato. Quanto al ricorso dell'Avv. Tortorella, la Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del relativo giudizio, compensando in parte le spese e ponendo il residuo a suo carico.
Norme richiamate
art. 101, secondo comma, Cost.
La soggezione del giudice soltanto alla legge non è violata dal richiamo a un orientamento giurisprudenziale costante, quando la decisione sia comunque fondata su norme di legge interpretate dal giudice.
La decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i diritti risarcitori da tardiva attuazione delle direttive sugli specializzandi, il dies a quo è stato confermato nel 27 ottobre 1999.
art. 3 Cost.
La doglianza di disparità di trattamento non è pertinente quando la decisione impugnata non nega il diritto per ragioni legate all'anno di immatricolazione, ma lo rigetta per prescrizione.
art. 14 CEDU
La censura non incide sulla ratio della decisione, poiché la questione decisa riguarda la prescrizione del diritto e non una differenziazione arbitraria tra categorie di soggetti.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è, di regola, censurabile in cassazione.
Le spese seguono la soccombenza.
È inammissibile il ricorso che si infranga su orientamenti nomofilattici consolidati e manifestamente infondati.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
L'entrata in vigore di questa disposizione segna il momento dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie sugli specializzandi.
La proposizione di ricorsi manifestamente infondati e contrari a orientamenti consolidati può integrare mala fede o colpa grave e giustificare la condanna equitativa alla somma sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma previsti dalla norma.
La rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 6 CEDU
Il sistema processuale deve garantire accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, ma ciò è compatibile con termini di prescrizione ragionevoli e con strumenti dissuasivi contro impugnazioni abusive.
art. 4, commi 2 e 4, DM n. 55 del 2014
La liquidazione delle spese segue i parametri forensi vigenti ratione temporis.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive UE in materia di remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999.
- La circostanza che il giudice di merito richiami un orientamento giurisprudenziale consolidato non viola il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, quando la decisione sia effettivamente fondata sulla norma interpretata.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che non colpisca la reale ragione del rigetto.
- La questione della giurisdizione o dell'individuazione del soggetto passivo non impedisce, di per sé, la decorrenza della prescrizione, ove il diritto sia già esercitabile e azionabile anche in via stragiudiziale.
- La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce un diritto della parte soccombente.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati contro un orientamento nomofilattico consolidato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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