Cassazione Penale, Ordinanza n. 14166/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La statuizione della Corte di appello sulla rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava la contestazione della recidiva: secondo il ricorrente, la sua applicazione sarebbe stata erronea. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato congruamente la presenza di precedenti specifici e la conseguente persistenza di una ricaduta nel reato, in continuità con pregresse scelte delinquenziali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale era stata rideterminata la pena in appello.
criterio che il giudice deve utilizzare per valutare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ai fini della recidiva.
in caso di ricorso dichiarato infondato/inammissibile, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La recidiva non può essere intesa come mera constatazione dell'esistenza di precedenti penali, ma deve essere valutata quale indice di una più accentuata pericolosità sociale dell'imputato.
- Ai fini dell'applicazione della recidiva il giudice deve compiere una valutazione concreta, ex art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo reato e le pregresse condanne, verificando se la precedente attività criminosa sia sintomatica di una perdurante inclinazione al delitto.
- La sussistenza di precedenti specifici può legittimare il giudizio di recidiva quando sia espressiva di una persistente ricaduta nel reato e di continuità con le pregresse scelte delinquenziali.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
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