Cassazione Civile, Ordinanza n. 31836/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, fondato su accertamento sintetico redditometrico, con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito complessivo sulla base di più indici di capacità contributiva, tra cui il possesso di beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli). La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva ridotto il reddito accertato, ritenendo che i coefficienti ministeriali dovessero essere diminuiti per la concreta situazione di fatto, segnatamente per il numero e la vetustà dei veicoli. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché in motivazione il reddito derivante dai beni mobili registrati veniva ridotto a euro 30.000,00, mentre nel dispositivo risultava un importo diverso e non spiegato; (2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice tributario, in presenza di indici di capacità contributiva previsti dal redditometro, non può ridurne autonomamente il valore presuntivo né sostituirsi al legislatore nel modificare coefficienti e parametri, dovendo invece limitarsi a valutare l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente circa l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo, che la divergenza tra motivazione e dispositivo non fosse un mero errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c., poiché mancavano presupposti numerici certi che consentissero di ricondurre il dato dispositivo alla motivazione: si trattava quindi di un error in iudicando censurabile in cassazione. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che il redditometro integra una presunzione legale relativa: una volta accertata l'effettività degli elementi indice, il giudice non può ridurne discrezionalmente il coefficiente presuntivo, ma deve soltanto verificare la prova contraria del contribuente, che può dimostrare anche in via generale che il reddito presunto non esiste o è inferiore. La CTR, invece, aveva autonomamente abbassato i coefficienti ministeriali sulla base di una valutazione di 'normalità' dei mezzi posseduti, senza misurarsi analiticamente con le prove contrarie eventualmente offerte dal contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente e per contrasto tra motivazione e dispositivo quando il vizio non sia riducibile a mero errore materiale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
veicola la censura di violazione e falsa applicazione della disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dall'Ufficio come norma sulla rettifica del reddito; la Corte, in coerenza col tema trattato, ha ricondotto la disciplina all'accertamento sintetico redditometrico
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; introduce una presunzione legale relativa basata su elementi indice di capacità contributiva e consente prova contraria del contribuente anche oltre la dimostrazione di redditi esenti o soggetti a ritenuta
è lo strumento di correzione dell'errore materiale; non è utilizzabile quando il vizio riguarda l'assenza di un percorso argomentativo che giustifichi il dato dispositivo
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
richiamato come limite temporale del testo applicabile ratione temporis alla disciplina dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamata come termine iniziale del regime dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 applicabile al caso
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la disponibilità di specifici beni o servizi costituisce una presunzione legale relativa di capacità contributiva: il contribuente può vincerla provando, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche indipendentemente dalla sola dimostrazione di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- Il giudice tributario, verificata l'effettiva disponibilità degli elementi-indice, non può sostituire ai coefficienti legali o ministeriali una propria valutazione discrezionale di minor capacità presuntiva; il suo sindacato deve concentrarsi sulla prova contraria offerta dal contribuente.
- Quando tra motivazione e dispositivo vi è una divergenza numerica non ricostruibile sulla base di dati certi contenuti nella sentenza, il vizio non è un mero errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c., ma integra un vizio denunciabile in cassazione come error in iudicando o nullità della sentenza.
- Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico, l'esame della prova contraria del contribuente deve essere analitico e riferito ai documenti e alle allegazioni acquisite al processo, non potendosi risolvere in giudizi sommari o in una rideterminazione autonoma dei parametri di legge.
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