Cassazione Civile, Ordinanza n. 26070/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare proposta da un cittadino extracomunitario lungo soggiornante, con nucleo familiare residente nel Paese di provenienza. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda per difetto di prova del requisito reddituale del nucleo familiare. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. in l. n. 153/1988, dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dei principi della direttiva 2003/109/CE come interpretati dalla CGUE nella causa C-303/2019, sostenendo che il reddito del nucleo familiare sarebbe solo un fattore di calcolo e non un elemento costitutivo del diritto; ha inoltre lamentato che la richiesta di autocertificazione e la pretesa di prova del reddito del nucleo integrassero una disparità di trattamento rispetto ai cittadini UE, in violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 11 della direttiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il diniego dell'assegno per il nucleo familiare. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo il diritto interno, il requisito reddituale del nucleo familiare è un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e la prova della sua sussistenza incombe su chi ne domanda il riconoscimento, senza distinzione tra cittadini italiani, UE o extraUE. La Corte ha inoltre escluso qualsiasi violazione del diritto eurounitario, osservando che non è stato imposto al ricorrente un onere probatorio più gravoso rispetto a quello applicato ai cittadini comunitari, ma soltanto la regola generale dell'art. 2697 c.c. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. in l. n. 153/1988
Il reddito del nucleo familiare, quando la prestazione è richiesta, incide tra i presupposti costitutivi del diritto all'assegno per il nucleo familiare e non è un mero parametro di quantificazione.
Richiamato dal ricorrente come parametro ermeneutico, ma non ritenuto violato dalla Corte.
Direttiva 2003/109/CE
La Corte esclude che la disciplina interna applichi ai soggiornanti di lungo periodo un trattamento deteriore quanto alla prova del requisito reddituale.
art. 11 Direttiva 2003/109/CE
Il principio di parità di trattamento nelle prestazioni sociali non impedisce di richiedere al richiedente la prova dei requisiti costitutivi della prestazione, secondo la regola generale interna.
art. 267 TFUE
Non ricorrono ragioni per il rinvio pregiudiziale, poiché non emerge una disparità di trattamento incompatibile con il diritto UE.
La prova dei requisiti costitutivi della prestazione grava sul soggetto che la richiede, senza alleggerimenti probatori per il cittadino extracomunitario rispetto agli altri aventi diritto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge.
La decisione è stata assunta all'esito della camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale del nucleo integra un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non un semplice fattore di calcolo dell'importo.
- La prova dei presupposti costitutivi della prestazione assistenziale incombe sul richiedente ai sensi dell'art. 2697 c.c. e può essere fornita con ogni mezzo idoneo.
- Il principio di parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo rispetto ai cittadini UE non esonera il richiedente dall'onere di provare i requisiti richiesti dalla normativa interna per ottenere la prestazione sociale.
- Non sussiste violazione del diritto dell'Unione quando il giudice nazionale applichi al cittadino extracomunitario la medesima regola probatoria generale valevole per gli altri aventi diritto, senza imporre un onere più gravoso.
- Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione di diritto UE dedotta non evidenzia una reale disparità di trattamento o un contrasto interpretativo rilevante rispetto ai principi già consolidati.
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