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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31797/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esposito Mario, titolare dell'impresa "Pompei's Garden", era stato condannato per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (circa 20 mc di materiale plastico) ai sensi degli artt. 81, comma 2, 192 co.1 e 256 co.2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) erronea applicazione della norma penale per carenza del requisito del luogo (sostenendo che i materiali erano all'interno di area privata vivaio, non in luogo pubblico o aperto al pubblico) e errata qualificazione dei materiali come "rifiuti" poiché l'imputato avrebbe avuto intenzione e possibilità di riutilizzarli; (2) violazione dell'art. 456 co.2 c.p.p. per omissione, nel decreto che disponeva il giudizio immediato, dell'avviso sulla possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con conseguente nullità e violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'art.192 del d.lgs. n.152/2006 punisca l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo senza distinguere tra luoghi pubblici e privati; la qualificazione come rifiuto non pericoloso dipende anche dalla condotta di disfarsi del materiale (elemento doloso) e non dall'esistenza di un obbligo formale di smaltimento. Il Tribunale di merito aveva adeguatamente motivato la qualificazione come rifiuti sulla base delle dichiarazioni del teste De Luca e delle fotografie che mostravano materiali deteriorati e ricoperti da vegetazione, rendendo le affermazioni autodichiarate dell'imputato insufficienti e meramente assertive. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che, se il procedimento trae origine da opposizione a decreto penale di condanna, la censura doveva riguardare il contenuto del decreto penale (eventuale omissione dell'avviso) e non il successivo decreto di citazione a giudizio; tale circostanza non era stata dedotta nel ricorso, rendendo la doglianza inammissibile. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'ambiente) - art. 192

    L'art.192 punisce l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e non distingue testualmente tra luoghi pubblici e privati, con conseguente irrilevanza della distinzione pubblico/privato ai fini della configurabilità del reato.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'ambiente) - art. 256

    Riferimento alle sanzioni per violazioni della disciplina dei rifiuti; integrato nella valutazione complessiva della responsabilità per gestione illecita di rifiuti.

  • Codice penale - art. 81

    Riferimento alla continuazione e alla pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ai fini dell'aggravamento o del cumulo.

  • Codice di procedura penale - art. 456

    Norma processuale richiamata in relazione all'obbligo di avviso sulle facoltà dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la doglianza dovesse riguardare il decreto penale di condanna originario se il procedimento nasceva da opposizione.

  • Codice di procedura penale - art. 460

    art. 460, comma 1, lett. e) (richiamato nella giurisprudenza costituzionale)

    La Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui il decreto penale non prevedeva l'avviso sulla possibilità di chiedere la sospensione con messa alla prova; tuttavia, nell'ambito del caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto necessaria la deduzione specifica della omissione nel decreto penale originario, deduzione non operata nel ricorso.

  • Giurisprudenza costituzionale - sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 14/02/2020

    Richiamata dalla difesa per sostenere l'equiparazione della messa alla prova ad altri riti alternativi e l'obbligo di avviso anche in fase predibattimentale; la Corte di cassazione ha però valutato l'irrilevanza della censura per difetto di specifica prospettazione del decreto penale originario.

  • Giurisprudenza costituzionale - sentenza Corte Costituzionale n. 201 del 2016

    Richiamata nella motivazione in relazione al ruolo dell'avviso sulla messa alla prova nel decreto penale di condanna; la decisione influisce sull'interpretazione dell'obbligo di informazione all'imputato.

  • Corte di Cassazione - Sez. 3, sentenza n. 18374 del 12/03/2024

    sentenza n.18374/12/03/2024

    Giurisprudenza della stessa Sezione che ha risolto negativamente la questione circa l'obbligo di inserire l'avviso nel decreto di citazione a giudizio successivo; la Corte ha richiamato tale decisione per integrare la propria argomentazione.

  • Corte Costituzionale - sentenza n.186 del 13/06/2000

    Richiamata con riferimento al criterio per l'addebito delle spese in presenza di inammissibilità del ricorso non dolosa; la Corte ha applicato il principio per irrogare le spese e la somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti punito dall'art.192 del d.lgs.152/2006 può configurarsi anche in aree private: la norma non opera la distinzione pubblico/privato testuale e sanziona il disordinato smaltimento sul suolo indipendentemente dalla pubblicità del luogo.
  • La qualificazione di materiali come "rifiuti non pericolosi" non richiede necessariamente l'esistenza di un obbligo formale di disfarsene, ma può fondarsi sul comportamento dell'agente che si libera del materiale (elemento volitivo) e sulle condizioni materiali che rendono il riutilizzo incompatibile (deterioramento, copertura da vegetazione, ecc.).
  • In sede di impugnazione è insufficiente l'opposizione generica ai fatti indicati dal giudice: le deduzioni alternative (es. volontà di riutilizzo) richiedono elementi probatori specifici e non possono limitarsi ad affermazioni autodichiarate dall'imputato.
  • Le doglianze procedurali relative all'omissione di avvisi (es. sulla messa alla prova) devono essere specificamente riferite all'atto che, secondo la legge e la giurisprudenza costituzionale, avrebbe dovuto contenere l'avviso (di norma il decreto penale di condanna); se il ricorso non richiama o allega il contenuto di quell'atto, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Chi impugna in Cassazione deve prospettare in modo specifico e documentato i profili di illegittimità (sia di fatto che di diritto); la mera proposta di una diversa versione dei fatti senza prova non è di regola idonea a scalfire la motivazione del giudice di merito.

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