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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18779/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Il ricorso, per come emerge dal testo, contestava il trattamento sanzionatorio e in particolare la ritenuta recidiva, deducendo sostanzialmente vizi già prospettati in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse già adeguata, con specifico riferimento alla determinazione della pena e all'applicazione della recidiva, valorizzando la pluralità di precedenti specifici nel quinquennio e la continuità del fatto rispetto a una stabile dedizione allo spaccio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e, quindi, respinto. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative di quelle già esaminate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e immune da vizi logici evidenti, soprattutto quanto alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90

    Norma incriminatrice richiamata come titolo di responsabilità per una condotta di spaccio in forma lieve.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva è stata ritenuta applicabile in presenza di plurimi precedenti specifici e della continuità del fatto con precedenti condotte illecite, come indice di maggiore pericolosità e capacità a delinquere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione una motivazione di merito congrua e priva di vizi logici evidenti, specie quando il ricorso si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese.
  • La recidiva può essere motivatamente applicata quando risultino plurimi precedenti specifici e un quadro complessivo che indichi la non episodicità del fatto, la continuità con pregresse condotte illecite e una maggiore capacità a delinquere.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la valutazione della recidiva, è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente la mera diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
  • Il rigetto del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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