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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13258/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione negoziale del 2002: un imprenditore individuale si era obbligato a cedere una quota dell'azienda e, successivamente, aveva stipulato due atti notarili contestuali, uno di cessione del 30% di una s.r.l. a un cessionario e l'altro di cessione del 100% dell'azienda alla società costituita. Negli atti notarili il venditore aveva dichiarato di avere ricevuto integralmente i corrispettivi e rilasciato quietanza. In primo grado il tribunale aveva invece ritenuto ancora dovute alcune somme residue e aveva condannato i convenuti al pagamento. La corte d'appello ha riformato la decisione, attribuendo rilievo decisivo alla quietanza contenuta negli atti pubblici, qualificandola come dichiarazione confessoria del pagamento non superabile se non con prova dell'errore o della violenza ex art. 2732 c.c. Il ricorrente ha impugnato tale esito con tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte non avrebbe considerato le ammissioni rese dai convenuti in interrogatorio formale, dalle quali emergerebbe che il prezzo non era stato integralmente pagato al momento degli atti; violazione degli artt. 2724 e 2697 c.c., perché quelle ammissioni integrerebbero principio di prova scritta idoneo a consentire prova testimoniale; ulteriore omesso esame del complessivo materiale istruttorio, documentale e orale, che avrebbe dovuto condurre a confermare la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la dichiarazione del venditore, contenuta nell'atto notarile, circa l'avvenuto pagamento del prezzo ha natura confessoria e non è coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; tuttavia, una tale quietanza può essere superata dall'opposta confessione del debitore resa in interrogatorio formale, perché il divieto di prova testimoniale e presuntiva sul pagamento non si estende alla prova per confessione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui le risposte rese in interrogatorio formale possono costituire principio di prova scritta idoneo a fondare la prova testimoniale, ma ha ritenuto che nel caso concreto la corte di merito avesse insindacabilmente escluso che tali elementi superassero la quietanza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    La quietanza inserita nell'atto notarile non è coperta da fede privilegiata quanto al fatto del pagamento, ma ha natura confessoria.

  • art. 2732 c.c.

    La confessione stragiudiziale contenuta nella quietanza può essere rimossa solo con la prova dell'errore di fatto o della violenza, salvo il diverso rilievo della simulazione provata per scritto.

  • art. 2726 c.c.

    Per il fatto del pagamento è esclusa la prova per testimoni e per presunzioni, ma non la prova per confessione.

  • art. 2724 c.c.

    Il principio di prova scritta può consentire la deroga al divieto di prova testimoniale; nel caso concreto si discuteva se le risposte in interrogatorio formale potessero integrarlo.

  • art. 2697 c.c.

    È stato evocato dal ricorrente per contestare la valutazione dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile se la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La quietanza inserita in un atto notarile di compravendita o cessione, pur non essendo assistita da fede privilegiata sul fatto del pagamento, vale come dichiarazione confessoria del creditore circa l'avvenuto pagamento.
  • La quietanza può essere superata, tra le parti, solo nei limiti propri della confessione: errore di fatto o violenza; resta inoltre ferma la possibilità di dedurre la simulazione mediante controdichiarazione scritta.
  • Il divieto di prova testimoniale e presuntiva sul pagamento non esclude la prova per confessione: l'opposta confessione resa dalla controparte in interrogatorio formale è idonea, in astratto, a contrastare la quietanza.
  • Le risposte dell'interrogatorio formale possono costituire principio di prova scritta ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale, purché il giudice di merito ne apprezzi la verosimiglianza e la rilevanza logica rispetto al fatto controverso.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio; il sindacato sulla qualificazione di una dichiarazione come confessione resta limitato ai profili di logicità e correttezza giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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