Cassazione Civile, Ordinanza n. 23654/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, per IVA e IRAP relative agli anni 2003-2006, in relazione a una società poi fallita e al socio accomandatario. Il ruolo straordinario era stato formato dall'Ufficio perché riteneva sussistente un fondato pericolo per la riscossione, in presenza di avvisi di accertamento collegati: alcuni già definiti con sentenza passata in giudicato, altri ancora sub iudice al momento dell'iscrizione. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; l'Ufficio aveva appellato, mentre curatela e socio avevano proposto appello incidentale per ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c., già negata in primo grado. Nelle more, alcuni giudizi sugli avvisi presupposti si erano definiti e l'Ufficio aveva depositato nota esplicativa delle partite sgravate. La CTR aveva rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale dei contribuenti. In Cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo: violazione degli artt. 14 e 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel non confermare la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario almeno per la parte riferita all'avviso di accertamento poi definitivamente confermato come legittimo con sentenza della CTR passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'iscrizione a ruolo straordinario è una misura cautelare a garanzia del credito erariale e che la sua legittimità dipende da quella dell'atto impositivo presupposto. Ha quindi enunciato il principio secondo cui, se l'atto impositivo è confermato nella sua legittimità dal giudice tributario, anche se non ancora in via definitiva, la misura cautelare della riscossione straordinaria deve ricevere identica conferma; se invece il ruolo deve essere sgravato in tutto o in parte in conformità alla sentenza sul merito, la misura cautelare va adeguata in pari misura. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973
insieme all'art. 15-bis disciplina il ruolo straordinario, che opera come misura cautelare in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973
consente l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, interessi e sanzioni risultanti da avviso di accertamento non definitivo, in funzione di garanzia del credito erariale.
art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato unitamente all'art. 15-bis nel motivo di ricorso come norma sulla formazione del ruolo.
art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso in combinato con le norme sul ruolo straordinario e con l'art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo per censurare l'erronea valutazione della CTR sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo rispetto agli esiti dei giudizi presupposti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso, proposto come vizio processuale per violazione di norme e nullità della decisione.
invocato dai contribuenti in appello incidentale per la condanna della controparte per responsabilità aggravata, domanda non accolta nei gradi di merito.
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte per evidenziare che la conferma della misura cautelare in motivazione consente al contribuente di contestarne le ragioni nei successivi gradi di giudizio.
Massime di principio
- L'iscrizione nei ruoli straordinari prevista per il fondato pericolo nella riscossione è una misura cautelare accessoria e funzionale alla pretesa tributaria, sicché la sua legittimità non può prescindere dalla sorte dell'atto impositivo presupposto.
- Quando il giudice tributario definisce il merito dell'accertamento, anche se la decisione non è passata in giudicato, l'Amministrazione e il giudice della cartella devono adeguare il ruolo straordinario all'esito del giudizio, disponendo lo sgravio totale o parziale se l'atto è annullato o confermandolo se l'atto è riconosciuto legittimo.
- La conferma giudiziale dell'avviso di accertamento comporta la conferma speculare della riscossione straordinaria, poiché il ruolo straordinario, in tale fase, costituisce il solo titolo coerente ed economicamente giustificato per l'azione esecutiva.
- La motivazione del giudice di merito sulla legittimità del ruolo straordinario è rilevante anche per garantire il diritto di difesa del contribuente, che deve poter contestare in appello le ragioni poste a fondamento della misura cautelare.
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