Cassazione Civile, Ordinanza n. 26183/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012-2015, sostenendo che non fosse integrato il presupposto dell'autonoma organizzazione. La controversia nasceva dal fatto che l'attività era svolta in forma di impresa familiare e la CTR aveva negato il rimborso ritenendo che tale forma organizzativa fosse di per sé sufficiente a integrare il presupposto impositivo, senza esaminare concretamente l'apporto della moglie del contribuente, indicata come segretaria con partecipazione agli utili del 15%. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, deducendo che, trattandosi di impresa familiare con un solo collaboratore addetto a mansioni meramente esecutive, mancava l'autonoma organizzazione richiesta per l'assoggettamento ad IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva errato nel ritenere l'impresa familiare automaticamente e sempre organizzata ai fini IRAP, omettendo di verificare in concreto se l'apporto del familiare collaboratore fosse solo esecutivo oppure tale da integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.
artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
disciplinano il presupposto dell'IRAP e l'assoggettamento all'imposta in presenza di autonoma organizzazione.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.
richiamato indirettamente nel principio secondo cui spetta al contribuente che chiede il rimborso provare l'assenza del presupposto impositivo.
Massime di principio
- L'IRAP colpisce l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata e non il mero reddito o patrimonio del contribuente; pertanto, l'imposizione dipende dalla presenza concreta del requisito organizzativo.
- L'impresa familiare non è automaticamente esente da IRAP né automaticamente soggetta all'imposta: occorre verificare in concreto se ricorra l'autonoma organizzazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- L'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale; manca quando i beni sono minimi e l'ausilio di terzi è limitato a mansioni esecutive.
- Nel giudizio di rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza dei presupposti impositivi.
- Il giudice di merito deve valutare in modo concreto la natura dell'apporto del collaboratore familiare, senza fondarsi su presunzioni astratte circa l'idoneità dell'impresa familiare a integrare l'organizzazione richiesta dall'IRAP.
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