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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27845/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo relativo a un preteso credito di rimborso di canoni di leasing immobiliare, credito che la società ingiungente assumeva dovuto dalla società beneficiaria a seguito di una scissione societaria. La società opponente, oltre a contestare il credito monitorio, proponeva domanda riconvenzionale per varie poste: un credito di euro 500.000 derivante dalla cessione di un credito di rimborso di finanziamenti soci, altri crediti per prestazioni di riprotezione alberghiera e per costi del personale. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e accoglieva in parte la riconvenzionale; la Corte d'appello, in riforma, rigettava la domanda riconvenzionale. In cassazione la società ricorrente principale deduceva, in sintesi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale per avere la Corte d'appello qualificato come rinuncia definitiva al credito una clausola del 24 dicembre 2010, senza valorizzare il comportamento successivo delle parti e le restituzioni effettuate; 2) e 3) in via subordinata, violazione dell'art. 2467 c.c. e dei principi sulla rinuncia al rimborso del finanziamento soci, per mancato accertamento del titolo dei versamenti; 4) violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. sulla rimessione in termini per produzione documentale; 5) violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova e della vicinanza della prova sui costi delle riprotezioni; 6) omesso esame di fatti accertati dalla consulenza tecnica relativi all'esecuzione e quantificazione dei servizi di riprotezione e dei costi del personale; 7) motivazione apparente sul residuo credito di euro 9.351,25. La controparte resisteva e proponeva ricorso incidentale: con il primo motivo contestava l'inammissibilità del proprio appello sul tema della "maxirata" di leasing, sostenendo la specificità dei motivi; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2506-bis c.c. per il regime della scissione e la collocazione dell'obbligazione nel patrimonio sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, perché la Corte territoriale aveva omesso di considerare, sul piano interpretativo, il comportamento successivo delle parti rilevante ex artt. 1362 e 1363 c.c., limitandosi a trattare le restituzioni come inidonee a incidere sulla irrevocabilità della rinuncia; ha invece dichiarato assorbiti i motivi subordinati 2 e 3, inammissibile il quarto, inammissibile il quinto, inammissibile il sesto e infondato il settimo; ha rigettato il ricorso incidentale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice di merito avesse trascurato un elemento decisivo dell'interpretazione contrattuale, cioè il comportamento complessivo e successivo delle parti, e in particolare le restituzioni eseguite dopo la scrittura del 24 dicembre 2010. Ha dichiarato assorbiti i motivi secondo e terzo del ricorso principale, ha rigettato il settimo motivo e ha dichiarato inammissibili i restanti motivi del ricorso principale. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione interpretativa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ne consegue che il ricorso principale è risultato parzialmente vittorioso, mentre la parte resistente è risultata soccombente sul punto decisivo e il suo ricorso incidentale è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve considerare la comune intenzione delle parti, anche attraverso il comportamento complessivo, compreso quello successivo alla conclusione del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Il senso della clausola controversa va desunto dal complesso dell'atto, coordinando tutte le clausole pertinenti alla materia in contestazione.

  • art. 2467 c.c.

    Richiamato dai motivi subordinati sulla qualificazione dei versamenti e sulla rinuncia al rimborso del finanziamento soci, ma senza decisione nel merito perché i motivi sono stati assorbiti.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini richiede che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte e che l'istanza sia tempestiva rispetto all'esigenza processuale; nel caso, la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sui costi delle riprotezioni e sul contenuto dell'accordo tra le società; la Corte ha escluso che il criterio di vicinanza della prova potesse spostare l'onere rispetto alla prova del contenuto dell'accordo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e confrontare le differenti rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla specificità dei motivi di appello; la Corte ha confermato l'inammissibilità dell'appello rilevata dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato con l'art. 342 c.p.c. per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale; la censura è stata respinta.

  • art. 2506-bis c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla disciplina della scissione; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché proposta contro argomentazioni di merito non decisive dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di motivazione è ammessa solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per contestare la sufficienza o razionalità della motivazione nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato, senza ulteriori sviluppi decisori nel testo fornito.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato in tema di autosufficienza del ricorso, nel senso che l'indicazione degli atti o documenti può avvenire anche mediante riassunto del contenuto o trascrizione dei passaggi essenziali.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il giudice deve seguire un percorso ermeneutico complessivo e circolare: il dato letterale è rilevante ma non decisivo, e va coordinato con il resto dell'atto e con il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula.
  • Una clausola apparentemente chiara non può essere interpretata isolatamente se gli elementi testuali o extratestuali successivi sono compatibili con una diversa comune intenzione delle parti.
  • Se il giudice di merito interpreta una rinuncia al credito come atto irrevocabile, deve comunque verificare se i comportamenti successivi delle parti siano idonei a orientare diversamente il significato originario della pattuizione.
  • La rimessione in termini presuppone la dimostrazione di una causa non imputabile alla parte e non può essere richiesta in modo generico o tardivo rispetto alle scansioni processuali ordinarie.
  • Il principio di vicinanza della prova non opera in modo astratto, ma va rapportato al fatto da provare: resta a carico della parte che invoca un diritto l'onere di provare il contenuto dell'accordo da cui il diritto discende.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una rivalutazione del merito o della prova.
  • In caso di doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi con le distinte ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile, le ulteriori argomentazioni di merito svolte dal giudice d'appello non assumono autonoma rilevanza decisoria e non possono essere censurate come vera ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImmaginazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileSocietario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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