Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di euro 55.252,41, oltre interessi e spese, nei confronti di più soggetti che avevano prestato garanzia personale in relazione a un rapporto di conto corrente. In primo grado l’opposizione al decreto era stata accolta e la banca aveva poi visto respinto l’appello: la Corte territoriale aveva rilevato che, pur avendo fondato la domanda monitoria su due estratti di saldaconto, l’istituto non aveva tempestivamente prodotto la documentazione idonea a ricostruire i movimenti dare-avere del conto; aveva inoltre escluso l’applicabilità dell’overruling e ritenuto preclusa ogni valutazione sulle obbligazioni accessorie di garanzia in mancanza di prova del credito principale. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1322, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che i garanti avessero stipulato un contratto autonomo di garanzia risultante dalle clausole negoziali; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., deducendo che in monitoria vi fossero elementi sufficienti per ricostruire il rapporto e che nell’opposizione le contestazioni riguardassero solo il quantum; (3) violazione degli artt. 2697 c.c., 345, comma 3, 153 e 294 c.p.c., sostenendo che il mutamento giurisprudenziale avrebbe giustificato il deposito in appello dei nuovi estratti conto, come ipotesi di causa non imputabile ai fini delle preclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché verteva su una questione di qualificazione del rapporto di garanzia non affrontata dalla sentenza impugnata e non adeguatamente dimostrata come dedotta nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la banca ha invocato erroneamente la natura sommaria dell’opposizione a decreto ingiuntivo, mentre il giudizio è ordinario a cognizione piena; inoltre ha richiamato documenti non trascritti né adeguatamente illustrati nel loro contenuto e nella loro idoneità probatoria. Il terzo motivo è stato pure dichiarato inammissibile perché il prospettato prospective overruling non era dimostrato, né la banca aveva chiarito quale ostacolo non imputabile le avesse impedito di produrre tempestivamente gli estratti conto in primo grado. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto di garanzia come contratto autonomo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova o non autosufficiente
invocato per l’interpretazione delle clausole negoziali relative alla garanzia; il motivo è stato però ritenuto inammissibile
invocato unitamente agli altri canoni ermeneutici contrattuali, senza superare il rilievo di novità della questione
richiamato in relazione all’onere della prova del credito e alla produzione documentale necessaria alla ricostruzione del conto
invocato per censurare la valutazione delle risultanze documentali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del motivo
richiamato per sostenere l’ammissibilità in appello di nuova documentazione solo in presenza di causa non imputabile, non dimostrata dalla ricorrente
evocato nel terzo motivo in collegamento alle preclusioni processuali, ma senza dimostrare un impedimento non imputabile
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione
menzionato dalla ricorrente come base documentale monitoria, ma la Corte ha rilevato l’insufficienza della produzione richiamata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata senza specifica allegazione della loro deduzione nei precedenti gradi di giudizio e puntuale indicazione dell’atto in cui sono state prospettate.
- L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario a cognizione piena, non un procedimento a cognizione sommaria; non è quindi corretto fondare le censure su un preteso carattere sommario del giudizio di opposizione.
- Chi agisce in giudizio per il saldo di un conto corrente deve fornire prova idonea del credito e della ricostruzione del dare-avere; la mera evocazione di documenti, senza trascriverne il contenuto o spiegarne la portata probatoria, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
- La produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile solo se la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa a essa non imputabile; il mero richiamo a un supposto mutamento giurisprudenziale non basta, se non è indicato un effettivo impedimento al tempestivo deposito.
- Il prospective overruling, quale mutamento della precedente interpretazione processuale idoneo a incidere su decadenze o preclusioni, va allegato e dimostrato in modo puntuale, non essendo sufficiente un generico riferimento all’evoluzione della giurisprudenza di merito.
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