Cassazione Civile, Ordinanza n. 10397/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego della NASpI a un dipendente delle pubbliche amministrazioni assunto con contratto a tempo indeterminato e cessato per mancato superamento del periodo di prova. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e respinto la domanda dell'interessato, ritenendo che il rapporto fosse già a tempo indeterminato sin dalla stipula e che il recesso durante la prova non mutasse la natura del rapporto ai fini previdenziali. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 22 del 2015, dell'art. 1360 c.c., dell'art. 17 d.P.R. n. 487 del 1994, richiamato dall'art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 2096 c.c., sostenendo che il mancato superamento della prova costituirebbe condizione risolutiva incompatibile con la qualificazione del rapporto come tempo indeterminato e che, durante la prova, il rapporto sarebbe privo della stabilità che giustifica l'esclusione dalla NASpI. Il secondo motivo, rimasto assorbito, presupponeva il riconoscimento astratto della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sorge già con la stipulazione del contratto e che il patto di prova non ne differisce il perfezionamento né trasforma il rapporto in un contratto a termine. Il mancato superamento della prova consente il recesso dell'amministrazione, ma non incide sulla natura del rapporto, che resta a tempo indeterminato; di conseguenza opera l'esclusione dalla NASpI prevista per i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nulla sulle spese per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre disposto l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
È stata richiamata come base del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 22 del 2015
Sono stati invocati dal ricorrente per sostenere il diritto alla NASpI; la Corte ha ribadito che l'art. 2 esclude i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni dalla platea dei beneficiari.
È stato richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della condizione risolutiva; la Corte non ha aderito alla lettura proposta.
art. 17 d.P.R. n. 487 del 1994
È stato richiamato in relazione al periodo di prova nel pubblico impiego, tramite il rinvio dell'art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165 del 2001.
art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165 del 2001
È stato indicato come norma di rinvio al regime del periodo di prova nelle assunzioni pubbliche.
La Corte ha osservato che il patto di prova nel pubblico impiego contrattualizzato non è regolato da questa norma, ma è elemento accessorio del contratto che consente il recesso durante il periodo di prova.
"dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni"
La Corte lo ha applicato come norma di esclusione dalla NASpI per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato.
art. 2 della legge n. 92 del 2012
È stata richiamata come precedente disciplina ASPI, confermando la scelta legislativa di escludere i dipendenti pubblici a tempo indeterminato dal beneficio.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto a tempo indeterminato si perfeziona con la stipulazione del contratto; il periodo di prova non differisce la nascita del rapporto né ne muta la tipologia.
- Il mancato superamento della prova nel rapporto di pubblico impiego determina la cessazione del rapporto per recesso dell'amministrazione, ma non trasforma il rapporto in un contratto a termine e non fa venir meno la sua natura di rapporto a tempo indeterminato.
- L'esclusione dalla NASpI prevista per i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni opera anche quando la cessazione del rapporto avvenga per mancato superamento del periodo di prova, perché la prova incide solo sulla prosecuzione del rapporto e non sulla sua qualificazione.
- Il patto di prova nel pubblico impiego contrattualizzato è elemento accessorio del contratto e il recesso datoriale durante la prova è legittimo solo se coerente con la finalità dell'esperimento, restando sindacabile dal giudice se privo di tale coerenza.
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