Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10302/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di provvedimenti di variazione/cancellazione di giornate lavorative attribuite al ricorrente come bracciante agricolo alle dipendenze di un datore di lavoro privato per gli anni 2014-2016, con conseguente negazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola. Il Tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo maturata la decadenza sia assumendo come dies a quo la pubblicazione telematica del provvedimento (30/07/2018), sia assumendo la data di effettiva conoscenza (29/10/2019). Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970, dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011 e dell'art. 8, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 375/1993, sostenendo che la decadenza non dovesse riferirsi agli elenchi nominativi trimestrali di variazione, ma solo ai provvedimenti di non iscrizione o cancellazione, e che nel caso concreto mancasse un valido provvedimento di cancellazione o non iscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha dato continuità all'orientamento secondo cui la decadenza per l'impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione telematica sul sito INPS. Ha precisato che la disciplina distingue tra il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative e la sua notifica mediante pubblicazione degli elenchi di variazione, e che non è richiesta la prova della effettiva conoscenza del provvedimento, ma solo della sua conoscibilità secondo le modalità previste. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 del d.l. n. 7/1970

    ultimo giorno di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'INPS

    La decadenza per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli decorre dalla pubblicazione telematica del provvedimento, che vale quale forma di conoscibilità legale.

  • art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011

    In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione

    La norma distingue tra provvedimento di disconoscimento delle giornate e modalità di notifica mediante pubblicazione degli elenchi di variazione.

  • art. 8, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della diversa individuazione del provvedimento impugnabile e del dies a quo della decadenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna del soccombente alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 12-bis del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949

    Richiamato come base delle modalità telematiche di pubblicazione degli elenchi nominativi di variazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli elenchi dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnazione decorre dalla pubblicazione telematica dell'atto sul sito dell'INPS, che integra una forma legale di conoscenza o conoscibilità del provvedimento.
  • Ai fini della decadenza non occorre dimostrare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'interessato, essendo sufficiente la sua conoscibilità secondo le modalità previste dalla disciplina speciale.
  • La disciplina distingue tra il provvedimento amministrativo di disconoscimento/cancellazione delle giornate lavorative e la sua notifica tramite pubblicazione degli elenchi di variazione; la decorrenza del termine va riferita al momento fissato dalla legge per tale pubblicazione.
  • Quando la censura investe l'erronea individuazione del dies a quo della decadenza, il ricorso è infondato se la decisione di merito si è attenuta all'orientamento consolidato della Corte sulla pubblicazione telematica quale momento rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.