Cassazione Civile, Ordinanza n. 10302/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di provvedimenti di variazione/cancellazione di giornate lavorative attribuite al ricorrente come bracciante agricolo alle dipendenze di un datore di lavoro privato per gli anni 2014-2016, con conseguente negazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola. Il Tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo maturata la decadenza sia assumendo come dies a quo la pubblicazione telematica del provvedimento (30/07/2018), sia assumendo la data di effettiva conoscenza (29/10/2019). Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970, dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011 e dell'art. 8, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 375/1993, sostenendo che la decadenza non dovesse riferirsi agli elenchi nominativi trimestrali di variazione, ma solo ai provvedimenti di non iscrizione o cancellazione, e che nel caso concreto mancasse un valido provvedimento di cancellazione o non iscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha dato continuità all'orientamento secondo cui la decadenza per l'impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione telematica sul sito INPS. Ha precisato che la disciplina distingue tra il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative e la sua notifica mediante pubblicazione degli elenchi di variazione, e che non è richiesta la prova della effettiva conoscenza del provvedimento, ma solo della sua conoscibilità secondo le modalità previste. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 del d.l. n. 7/1970
ultimo giorno di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'INPS
La decadenza per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli decorre dalla pubblicazione telematica del provvedimento, che vale quale forma di conoscibilità legale.
art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011
In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione
La norma distingue tra provvedimento di disconoscimento delle giornate e modalità di notifica mediante pubblicazione degli elenchi di variazione.
art. 8, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 375/1993
Richiamato dal ricorrente a sostegno della diversa individuazione del provvedimento impugnabile e del dies a quo della decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per il deposito dell'ordinanza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna del soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 12-bis del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949
Richiamato come base delle modalità telematiche di pubblicazione degli elenchi nominativi di variazione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli elenchi dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnazione decorre dalla pubblicazione telematica dell'atto sul sito dell'INPS, che integra una forma legale di conoscenza o conoscibilità del provvedimento.
- Ai fini della decadenza non occorre dimostrare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'interessato, essendo sufficiente la sua conoscibilità secondo le modalità previste dalla disciplina speciale.
- La disciplina distingue tra il provvedimento amministrativo di disconoscimento/cancellazione delle giornate lavorative e la sua notifica tramite pubblicazione degli elenchi di variazione; la decorrenza del termine va riferita al momento fissato dalla legge per tale pubblicazione.
- Quando la censura investe l'erronea individuazione del dies a quo della decadenza, il ricorso è infondato se la decisione di merito si è attenuta all'orientamento consolidato della Corte sulla pubblicazione telematica quale momento rilevante.
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