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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10288/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola per un lungo arco temporale, dal 2002 al 2017, nonché la domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, previa verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato. Nei gradi di merito il Tribunale e poi la Corte d’appello non sono entrati nel merito dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, ritenendo assorbente la decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n. 7/1970. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto, con un solo motivo, la violazione dell’art. 32 della l. n. 264/1949, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato un dato meramente formale senza considerare che dagli atti, e persino per ammissione dell’INPS, sarebbe emerso il diritto sostanziale al sussidio; ha inoltre richiamato alcune decisioni pregresse, lamentandone la mancata considerazione da parte del giudice di merito.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e non su un accertamento del rapporto di lavoro. Inoltre, i richiami a precedenti decisioni erano privi di adeguata trascrizione e, comunque, non idonei a produrre effetti nel giudizio: una sentenza non era stata dimostrata passata in giudicato; un’altra, pur inter partes, riguardava un periodo diverso ed era stata pronunciata in rito per cessazione della materia del contendere. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorrente ha formalmente ricondotto il motivo ai vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 32 l. n. 264/1949

    È stata invocata dalla ricorrente a sostegno del diritto al sussidio; la Corte non ne ha svolto un’interpretazione nel merito, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della doglianza.

  • art. 22 d.l. n. 7/1970

    È stata la base della decisione di merito: il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto l’eccezione di decadenza sostanziale, senza esaminare la fondatezza del rapporto di lavoro dedotto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato produce effetti solo tra le parti del giudizio in cui è pronunciato; non è possibile attribuire efficacia diretta a una decisione resa inter alios.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Per far valere il passaggio in giudicato di una sentenza occorre la relativa certificazione nelle forme previste; nel caso di specie tale prova non è stata fornita.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamata solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nel termine previsto.

  • art. 91 c.p.c.

    Ha fondato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica o a contestare profili non decisivi per la decisione.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una decadenza sostanziale, risultano irrilevanti le censure che presuppongano un accertamento di merito non compiuto, se non si attacca direttamente la statuizione sulla decadenza.
  • Una sentenza resa in altro giudizio non può essere automaticamente opposta nel processo successivo: per far valere il giudicato occorre provarne il passaggio in giudicato e, soprattutto, il giudicato fa stato solo tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
  • Le decisioni pronunciate in rito e relative a periodi diversi non sono di per sé idonee a vincolare il giudizio successivo sul diverso rapporto o sul diverso periodo dedotto.
  • La mancata adeguata trascrizione nel ricorso dei documenti o dei precedenti giurisprudenziali invocati può concorrere a rendere la censura inidonea al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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