Cassazione Civile, Ordinanza n. 10346/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto allo sgravio contributivo per l’assunzione, avvenuta il 30/11/2016, di una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità. L’ente previdenziale aveva richiesto il recupero dei contributi non versati per il periodo dicembre 2017-gennaio 2018, contestando la spettanza del beneficio. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della lavoratrice, e la corte d’appello aveva confermato la decisione ritenendo sussistenti i presupposti per lo sgravio ex art. 25 l. n. 223/1991. In cassazione l’ente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 25 l. n. 223/1991 e dell’art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012, sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta a quest’ultima norma poiché, al momento dell’assunzione, la lavoratrice percepiva la NASpI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo al principio già espresso da Cass. n. 8483/2025: per le fattispecie perfezionatesi fino al 31 dicembre 2016 continua ad applicarsi il regime più favorevole dell’art. 25, comma 9, l. n. 223/1991. Tale regime richiede soltanto l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, senza che rilevi né la concreta percezione dell’indennità di mobilità né la mancata percezione di altro trattamento di disoccupazione. Poiché l’assunzione era avvenuta il 30/11/2016, la lavoratrice aveva diritto allo sgravio contributivo per il periodo contestato. Le spese di legittimità sono state compensate per essere la decisione fondata su un principio di diritto formato dopo la proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, fino al 31 dicembre 2016, lo sgravio contributivo spetta come regime più favorevole; non è richiesta la concreta percezione dell’indennità di mobilità né è ostativa la percezione di una diversa indennità di disoccupazione.
art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012
La norma è richiamata come disciplina alternativa meno favorevole, ma non si applica alle fattispecie perfezionatesi sotto la vigenza dell’art. 25, comma 9, l. n. 223/1991.
art. 7, comma 5, d.l. n. 76/2013
Ha introdotto la disposizione di cui all’art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012.
Legge di conversione del d.l. n. 76/2013.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.
Indicato per la costituzione in giudizio della parte privata in proprio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di sgravi contributivi, quando una fattispecie si è perfezionata sotto la vigenza di una disciplina più favorevole, questa continua ad applicarsi, salvo diversa previsione espressa, anche se successivamente introdotta una disciplina meno vantaggiosa.
- Per lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il presupposto decisivo è l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore iscritto nelle liste, non essendo necessario dimostrare la concreta percezione dell’indennità di mobilità.
- La percezione, al momento dell’assunzione, di un diverso trattamento di disoccupazione non esclude di per sé il diritto allo sgravio se la fattispecie ricade nel regime applicabile ratione temporis.
- Quando il rigetto del ricorso discende dall’applicazione di un principio di diritto formatosi dopo la proposizione dell’impugnazione, può disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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