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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10343/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e in secondo grado, del diritto di un soggetto all’indennità NASpI. L’istituto previdenziale ha impugnato la decisione sostenendo che la decadenza dalla prestazione, prevista dagli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, operi non solo quando il beneficiario inizi una nuova attività lavorativa dopo la concessione della NASpI, ma anche quando l’attività autonoma o d’impresa individuale fosse già preesistente alla domanda amministrativa. In sostanza, secondo il ricorrente, la mancata comunicazione di un’attività reddituale già in corso avrebbe dovuto determinare comunque la perdita del trattamento. Il controricorrente ha difeso la decisione impugnata, sostenendo che la decadenza non sarebbe configurabile in caso di attività preesistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza recente, secondo cui l’obbligo di comunicazione all’INPS delle attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava reddito sussiste sia se tali attività siano iniziate ex novo sia se siano preesistenti alla domanda di NASpI. La decadenza dalla prestazione opera quindi anche quando l’attività sia iniziata prima della presentazione della domanda, essendo rilevante la contemporaneità tra godimento della prestazione di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa; in tale ipotesi, il termine per la comunicazione decorre dalla domanda amministrativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame conformandosi ai principi indicati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22 del 2015

    prevede l’obbligo di comunicare all’INPS le attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale produttive di reddito; la Corte ne interpreta l’ambito applicativo come riferito sia ad attività nuove sia preesistenti

  • art. 11, lettera c), d.lgs. n. 22 del 2015

    norma richiamata dal ricorrente quale fondamento della decadenza dalla NASpI in caso di mancata comunicazione dell’attività lavorativa

  • art. 12 disp. prelim. c.c.

    richiamato per l’interpretazione letterale e sistematica delle norme sulla decadenza

  • art. 118 disp.att.c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni dei precedenti di legittimità

  • art. 14 preleggi

    evocato per escludere che l’interpretazione adottata integri un’analogia vietata

Massime di principio

  • L’obbligo di comunicazione all’ente previdenziale delle attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale reddituali opera anche quando tali attività siano preesistenti alla domanda di NASpI, non soltanto se iniziate dopo la concessione della prestazione.
  • La decadenza dalla NASpI può operare in presenza di contemporaneità tra fruizione dell’indennità di disoccupazione e svolgimento di un’attività lavorativa reddituale, indipendentemente dal momento di inizio di quest’ultima rispetto alla domanda amministrativa.
  • Ai fini dell’interpretazione della disciplina NASpI, è legittima un’esegesi coerente con la ratio della norma di circoscrivere i beneficiari ai soggetti in effettivo stato di bisogno e di consentire controlli tempestivi dell’ente, senza violare il divieto di analogia quando la fattispecie sia considerata implicitamente dalla norma.

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