Cassazione Civile, Ordinanza n. 17914/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore del trasporto aereo, già beneficiario di CIGS e di un trattamento integrativo salariale del fondo speciale di settore, aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il provvedimento dell'INPS che lo aveva dichiarato decaduto dai benefici e gli aveva richiesto la restituzione delle somme percepite. La controversia nasceva dal fatto che, durante il periodo di integrazione salariale, il lavoratore aveva svolto presso un vettore aereo estero un'attività remunerata per un periodo di prova finalizzato alla successiva assunzione, con obblighi di comunicazione all'INPS contestati. Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, aveva riformato la decisione, negando il diritto alle prestazioni e condannando alla restituzione. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988, sostenendo che l'attività svolta non fosse lavoro rilevante ai fini della decadenza, ma mera acquisizione di titoli di volo/periodo neutro secondo circolari INPS; 2) violazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362, 1363, 1366, 1375 e 1175 c.c., per erronea interpretazione delle circolari INPS e violazione del legittimo affidamento; 3) violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., per asserita contrarietà del provvedimento ai canoni di buona fede e correttezza; 4) violazione del ne bis in idem sanzionatorio e dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la medesima condotta era già oggetto di procedimento penale; 5) violazione dell'art. 10, comma 2-bis, TUIR, per la condanna alla restituzione di somme al lordo di ritenute fiscali e contributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché l'attività svolta presso il nuovo vettore era, per come accertato in fatto dai giudici di merito, attività lavorativa a tutti gli effetti e non mera attività neutra finalizzata solo al mantenimento delle licenze di volo; di conseguenza sussisteva l'obbligo di preventiva comunicazione all'INPS previsto dall'art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, la cui omissione legittimava la decadenza dal trattamento. Ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento e dei canoni di correttezza e buona fede, osservando che il lavoratore era consapevole dello svolgimento di un'attività lavorativa e dell'omessa comunicazione. Il quarto motivo è stato respinto perché il principio del ne bis in idem non impedisce che la stessa condotta sia valutata anche ai fini dell'autotutela amministrativa e della revoca di prestazioni non spettanti, avendo tale provvedimento finalità diverse rispetto alla sanzione penale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non indicava specificamente quali somme fossero state liquidate al lordo delle ritenute né aveva sollevato in modo utile la questione nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, poiché l'orientamento della Corte si è consolidato dopo la proposizione del ricorso, ed è stato dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988
Il lavoratore in CIGS può svolgere attività lavorativa, ma deve darne preventiva comunicazione all'INPS; la mancata comunicazione comporta decadenza dal trattamento. La deroga per il personale del trasporto aereo opera solo se l'attività presso altro vettore è esclusivamente finalizzata al mantenimento delle licenze di volo.
Invocati per l'interpretazione delle circolari INPS; la Corte ha ritenuto che non vi fosse errore interpretativo, poiché l'attività svolta rientrava comunque nel novero di quelle lavorative rilevanti.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione di buona fede e correttezza; la Corte ha escluso la violazione perché l'omessa comunicazione non era giustificabile.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
Richiamati per sostenere l'illegittimità del provvedimento di revoca; la Corte non ha ravvisato contrasto con tali principi.
art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il ne bis in idem non impedisce che la medesima condotta rilevi anche ai fini della revoca di prestazioni previdenziali o assistenziali indebitamente percepite, poiché la finalità amministrativa è diversa da quella penale.
La censura sulla restituzione al lordo è stata dichiarata inammissibile per genericità; non è stata affrontata nel merito la portata della norma nel caso concreto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norme sul vizio denunciabile in cassazione richiamate come parametro dei motivi; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di integrazione salariale, il lavoratore non perde in assoluto il diritto a svolgere altra attività lavorativa durante il periodo di sospensione, ma decade dal trattamento se omette la preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di tale attività.
- Per il personale del trasporto aereo, la deroga che esclude la decadenza opera solo quando l'attività presso altro vettore sia finalizzata esclusivamente al mantenimento o rinnovo delle licenze e abilitazioni di volo; se l'attività è anche preordinata alla futura assunzione, essa ha natura lavorativa e impone la comunicazione.
- La violazione dell'obbligo di comunicazione non può essere neutralizzata invocando il legittimo affidamento o la buona fede quando il beneficiario era consapevole di svolgere un'attività remunerata rilevante ai fini del trattamento.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce all'amministrazione di adottare provvedimenti di revoca o recupero di prestazioni indebitamente percepite, anche se la stessa condotta è stata già valutata in sede penale, purché le finalità dei due procedimenti siano diverse.
- In cassazione, le censure sulla quantificazione della restituzione devono essere specifiche e supportate da puntuale indicazione delle somme e del vizio denunciato; doglianze generiche o non coltivate nei gradi di merito sono inammissibili.
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