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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41460/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, proprietaria di un impianto eolico costituito da aerogeneratori, aveva presentato con procedura Docfa una nuova rendita catastale escludendo il valore delle torri eoliche, ritenute componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo di energia elettrica e quindi non computabili ai fini catastali dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate aveva invece rettificato la proposta e attribuito una rendita maggiore, includendo il valore delle torri. La società ha impugnato l'avviso di rettifica e, in cassazione, ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, sostenendo che la torre dell'aerogeneratore sia un elemento strutturalmente e funzionalmente inserito nel processo produttivo e dunque escluso dalla stima diretta; 2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, assumendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente e non affrontasse puntualmente le censure sulla stima catastale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse compiuto l'accertamento decisivo sulla natura delle torri eoliche, cioè se esse costituiscano un unicum con l'impianto oppure abbiano autonomia funzionale rispetto al processo produttivo; ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale motivo e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame e per le spese. Il secondo motivo, relativo al preteso difetto assoluto di motivazione, è stato rigettato perché la motivazione della CTR, seppur sintetica e per relationem, è stata ritenuta sufficiente a ricostruire l'iter logico-giuridico seguito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma va letta con tecnica per esclusione: sono inclusi nella stima solo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell'immobile, mentre restano esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dalla loro infissione stabile al suolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione di legge sostanziale, ritenuto ammissibile perché riferito alla corretta applicazione della disciplina catastale alla fattispecie concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza da motivazione apparente; nel caso concreto è stato ritenuto ammissibile ma infondato.

  • art. 156, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro di nullità processuale per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sul contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone, in modo conciso, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario confutare espressamente ogni allegazione di parte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti ai gruppi D ed E, dopo la l. n. 208/2015, occorre distinguere tra componenti strutturalmente connesse all'immobile e componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo: le seconde sono escluse dalla stima diretta.
  • Ai fini dell'esclusione catastale non è decisiva la sola stabilità materiale o l'ancoraggio al suolo del manufatto; ciò che conta è la sua funzione rispetto al processo produttivo e l'eventuale autonomia funzionale rispetto all'immobile.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto se il bene controverso sia parte integrante dell'immobile oppure un impianto funzionale al processo produttivo, non potendo fondare la decisione su affermazioni meramente apodittiche sulla sua solidità o consistenza fisica.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito e le fonti del convincimento, anche se sintetica o resa per relationem; non è richiesto l'esame espresso di ogni singola deduzione difensiva.
  • La censura di violazione di legge è ammissibile quando contesta l'applicazione della norma alla fattispecie concreta e non mira a un mero riesame del merito, mentre la doglianza di motivazione apparente richiede un'effettiva mancanza del percorso argomentativo e non una semplice sintesi della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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