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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21956/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un lungo rapporto di lavoro caratterizzato, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, da condotte datoriali ritenute lesive della dignità e della professionalità del dipendente in un arco temporale distinto da quello già esaminato in un precedente giudizio tra le stesse parti. Nel presente processo il lavoratore chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità asseritamente derivante da forzata inattività e, quanto al danno non patrimoniale, ne sosteneva la configurabilità anche alla luce di nozioni quali "danno comunitario" e "danno punitivo". La Corte d’appello aveva respinto l’appello del lavoratore sul danno patrimoniale e, in parziale accoglimento dell’appello della società, aveva escluso il danno patrimoniale alla professionalità, confermando invece il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in primo grado. Il ricorrente principale denunciava: (1) la nullità della sentenza per avere la Corte d’appello qualificato come nuova la domanda di danno non patrimoniale fondata su danno comunitario e danno punitivo; (2) la violazione di norme sovranazionali e della Carta di Nizza, sostenendo che il diritto eurounitario imporrebbe una tutela risarcitoria dissuasiva e che il danno punitivo sarebbe compatibile con l’ordinamento; (3) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso il danno patrimoniale sulla base di una ricostruzione dei fatti che il ricorrente contestava, in particolare quanto alle mansioni effettivamente svolte dopo la reintegra. La società, con ricorso incidentale, deduceva che il danno non patrimoniale era stato indebitamente nuovamente riconosciuto nonostante fosse già stato liquidato con sentenza definitiva nel precedente giudizio tra le stesse parti, invocando il principio del ne bis in idem e la violazione degli artt. 2059 e 2087 c.c. Il nucleo decisivo riguarda, dunque, la distinzione tra il danno già liquidato in un precedente arco temporale e le ulteriori conseguenze dannose derivanti da condotte datatoriali successive, nonché l’ammissibilità in diritto interno di una funzione punitiva o dissuasiva del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso principale, affermando che nel sistema italiano il risarcimento del danno ha funzione compensativa e non punitiva, che i danni punitivi non sono configurabili come categoria generale e che la dissuasività rileva solo in ipotesi tipiche previste dal diritto eurounitario; il rigetto di tale motivo ha assorbito il primo. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non attaccava la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di specifiche allegazioni e prove del danno alla professionalità. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la violazione del ne bis in idem e degli artt. 2059 e 2087 c.c., osservando che i giudici di merito avevano limitato l’oggetto del secondo giudizio alle sole condotte datoriali successive al periodo già coperto dalla precedente sentenza definitiva, riconoscendo un diverso danno non patrimoniale relativo al nuovo arco temporale (lesione della dignità, identità professionale e libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro). Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di denuncia della nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del dovere del giudice di applicare la legge.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere che la Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato nuova una domanda o argomentazione inammissibile in appello.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per dedurre la preclusione delle domande nuove nel giudizio del lavoro; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la censura non superava il vaglio di inammissibilità della nuova domanda prospettata.

  • art. 1 Carta di Nizza

    richiamato come parametro sovranazionale per sostenere un ampliamento della tutela risarcitoria; la Corte ha escluso che imponesse un risarcimento punitivo nella fattispecie.

  • art. 15 Carta di Nizza

    invocato dal ricorrente in funzione di tutela della libertà professionale e della dignità; non ritenuto idoneo a fondare una categoria generale di danno punitivo.

  • art. 31 Carta di Nizza

    richiamato a sostegno della tutela del lavoratore; la Corte ha negato che da esso discendesse la dissuasività come criterio risarcitorio generale nella controversia.

  • art. 26 Carta Sociale Europea

    richiamato quale fonte sovranazionale a sostegno della domanda risarcitoria; la Corte ne ha escluso l’utilizzabilità nel caso concreto ai fini del danno punitivo o comunitario.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi sul difetto di allegazione e prova del danno alla professionalità.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per criticare la valutazione probatoria della Corte d’appello; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non decisivo rispetto alla motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione al danno non patrimoniale; la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione di un danno non patrimoniale autonomo riferito a condotte successive a quelle già giudicate.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale e dalla Corte di merito in relazione alla tutela dell’integrità psico-fisica e della personalità del lavoratore; la Corte ha ritenuto non duplicato il risarcimento perché riferito a un diverso periodo e a ulteriori condotte illecite.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel diritto civile italiano il risarcimento del danno ha funzione essenzialmente compensativa: deve ripristinare, per quanto possibile, il pregiudizio effettivamente subito dal titolare del diritto leso e non può essere utilizzato come sanzione generale del responsabile.
  • La categoria dei danni punitivi non costituisce, nel sistema interno, un principio generale applicabile in via analogica; può rilevare solo se espressamente prevista da una specifica disciplina o se il diritto eurounitario impone, in un settore determinato, una tutela effettiva e dissuasiva.
  • Le fonti sovranazionali che richiamano l’effettività della tutela non consentono, da sole, di trasformare ogni violazione in una pretesa al danno punitivo; la dissuasività assume rilievo solo nei casi tipici in cui l’ordinamento la colleghi espressamente alla tutela del diritto violato.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la censura mira a dimostrare fatti diversi da quelli posti a base della decisione, il motivo è inammissibile.
  • Il divieto di ne bis in idem in materia risarcitoria opera solo se il nuovo giudizio ripropone il medesimo danno già integralmente liquidato; se invece la domanda riguarda un diverso periodo temporale e ulteriori condotte illecite, può sussistere un autonomo danno risarcibile.
  • La lesione della professionalità, della dignità e dell’identità del lavoratore deve essere specificamente allegata e provata; non basta dedurre l’illegittimità della condotta datoriale o l’inattività forzata, occorrendo dimostrare il concreto pregiudizio conseguente.

Come è indicizzato

MaterieMobbingRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneProve
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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