Cassazione Civile, Ordinanza n. 22301/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Gambia aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; la domanda era stata respinta dalla competente Commissione territoriale e il Tribunale di Bologna aveva rigettato l'opposizione avverso tale diniego. Avverso il decreto del Tribunale il richiedente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma la Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale conferita per il ricorso: la procura, necessaria nelle materie soggette all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, non recava un'espressa certificazione del difensore circa la posteriorità del conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, limitandosi all'autenticazione della firma con la formula "È vera ed autentica".
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Richiama l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 e il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la procura deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, anche con un'unica sottoscrizione comprensiva dell'autenticazione della firma e della certificazione della data. Poiché la procura in atti non conteneva tale certificazione, ma solo l'autentica della firma, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese perché il Ministero non si è costituito nel merito, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
nelle controversie disciplinate dalla norma la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato e la relativa posteriorità deve risultare da esplicita certificazione del difensore, a pena di inammissibilità
art. 83 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
art. 365 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato con riferimento alla possibile partecipazione all'udienza di discussione della parte intimata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se tale posteriorità risulta espressamente certificata dal difensore.
- L'autentica della firma del conferente non è sufficiente, da sola, a soddisfare il requisito speciale imposto dalla legge: occorre anche una chiara attestazione della data di rilascio della procura in rapporto alla comunicazione del decreto impugnato.
- La mancanza della certificazione della posteriorità della procura integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile in limine senza esame dei motivi.
- Nei giudizi in cui la parte intimata non si costituisce, non è dovuta la liquidazione delle spese di lite; resta tuttavia applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
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