Cassazione Civile, Ordinanza n. 26137/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto preliminare di vendita di un fondo stipulato nel 1994 e successivamente integrato nel 1998. La promittente venditrice ha agito per ottenere la risoluzione del preliminare per grave inadempimento dei promissari acquirenti e la declaratoria di accessione delle opere realizzate sul fondo. Il Tribunale ha accolto la domanda principale della venditrice, rigettando le altre domande delle parti convenute e del terzo interveniente. La Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dagli acquirenti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi: 1) violazione di norme sulla risoluzione per inadempimento e sull'interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal interpretato il preliminare e la sua integrazione, nonché la condotta negoziale delle parti, e che non fosse previsto alcun pagamento anticipato; 2) violazione delle norme in tema di indebito arricchimento, pagamento dell'indebito, accessione e norme processuali, lamentando la fondatezza della domanda subordinata di pagamento delle opere realizzate e la mancata pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa; 3) richiesta di diversa liquidazione delle spese in caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non riportava specificamente le clausole contrattuali dalle quali desumere la pretesa inesistenza di un pagamento anticipato e non si confrontava analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava tutte le rationes decidendi della decisione d'appello: in particolare non si confrontava con il rilievo relativo alla mancanza del possesso in capo ai ricorrenti e, quanto alla domanda di arricchimento senza causa, non risultava impugnata la declaratoria di inammissibilità per tardività resa in primo grado, con conseguente insussistenza del dedotto vizio di omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato considerato non rivolto contro il provvedimento impugnato, ma meramente subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in tema di risoluzione per inadempimento del preliminare
richiamato dai ricorrenti in tema di diffida ad adempiere
richiamato dai ricorrenti per il principio inadimplenti non est adimplendum
richiamato dai ricorrenti per l'interpretazione del contratto preliminare
artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 c.c.
richiamati dai ricorrenti per contestare l'interpretazione delle scritture private e della condotta negoziale
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove
richiamato dai ricorrenti in materia di indebito oggettivo
richiamato dai ricorrenti in tema di arricchimento senza causa
richiamato dai ricorrenti come norma di chiusura sull'azione di arricchimento
richiamato dai ricorrenti in tema di opere fatte da un terzo su suolo altrui
richiamati dai ricorrenti in relazione alla dedotta tardività o ammissibilità delle domande e difese
richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che investe l'interpretazione di un contratto deve indicare in modo specifico le clausole rilevanti e confrontarsi analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata; una contestazione generica è inammissibile.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte, poiché il mancato attacco anche di una sola di esse rende la decisione sorretta da una base autonoma non scalfita.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la domanda è stata dichiarata inammissibile o tardiva in primo grado e tale statuizione non è stata specificamente impugnata in appello; la mera reiterazione della domanda non sostituisce l'impugnazione della relativa declaratoria.
- Un motivo di ricorso che non si confronti con il provvedimento impugnato, ma si limiti a formulare una richiesta subordinata per l'ipotesi di accoglimento, è inidoneo a introdurre una critica utile alla cassazione.
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