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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26137/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto preliminare di vendita di un fondo stipulato nel 1994 e successivamente integrato nel 1998. La promittente venditrice ha agito per ottenere la risoluzione del preliminare per grave inadempimento dei promissari acquirenti e la declaratoria di accessione delle opere realizzate sul fondo. Il Tribunale ha accolto la domanda principale della venditrice, rigettando le altre domande delle parti convenute e del terzo interveniente. La Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dagli acquirenti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi: 1) violazione di norme sulla risoluzione per inadempimento e sull'interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal interpretato il preliminare e la sua integrazione, nonché la condotta negoziale delle parti, e che non fosse previsto alcun pagamento anticipato; 2) violazione delle norme in tema di indebito arricchimento, pagamento dell'indebito, accessione e norme processuali, lamentando la fondatezza della domanda subordinata di pagamento delle opere realizzate e la mancata pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa; 3) richiesta di diversa liquidazione delle spese in caso di accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non riportava specificamente le clausole contrattuali dalle quali desumere la pretesa inesistenza di un pagamento anticipato e non si confrontava analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava tutte le rationes decidendi della decisione d'appello: in particolare non si confrontava con il rilievo relativo alla mancanza del possesso in capo ai ricorrenti e, quanto alla domanda di arricchimento senza causa, non risultava impugnata la declaratoria di inammissibilità per tardività resa in primo grado, con conseguente insussistenza del dedotto vizio di omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato considerato non rivolto contro il provvedimento impugnato, ma meramente subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura che investe l'interpretazione di un contratto deve indicare in modo specifico le clausole rilevanti e confrontarsi analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata; una contestazione generica è inammissibile.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte, poiché il mancato attacco anche di una sola di esse rende la decisione sorretta da una base autonoma non scalfita.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la domanda è stata dichiarata inammissibile o tardiva in primo grado e tale statuizione non è stata specificamente impugnata in appello; la mera reiterazione della domanda non sostituisce l'impugnazione della relativa declaratoria.
  • Un motivo di ricorso che non si confronti con il provvedimento impugnato, ma si limiti a formulare una richiesta subordinata per l'ipotesi di accoglimento, è inidoneo a introdurre una critica utile alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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