Cassazione Penale, Sentenza n. 34933/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnavano la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritto il reato (artt. 113 e 589 c.p. ascritti agli imputati) e aveva confermato l'assoluzione; deducevano principalmente violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., omessa o apparente motivazione e travisamento della prova. Sostenevano che gli enti gestori della strada (rappresentati dagli imputati nelle loro funzioni) avrebbero dovuto porre adeguate protezioni (guard-rail o misure alternative) sul ponte al Km 102+650 della S.S. n. 188 e che, se tali protezioni fossero esistite, l'evento mortale non si sarebbe verificato. Contestavano inoltre la valutazione tecnico-peritale, in particolare le dichiarazioni del consulente del P.M., ritenendo che la Corte di merito le avesse travisate.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e adeguata: non sussiste un obbligo normativo generalizzato di dotare tutta la rete viaria preesistente di guard-rail (l'obbligo è circoscritto a costruzioni ex novo, consolidamenti o tratti con elevata incidentalità). I giudici hanno valorizzato gli elementi di fatto favorevoli agli imputati: manutenzione ottimale del manto, efficace segnaletica (limite 40 km/h, segnaletica di strettoia e muretti), bassa incidentalità del tratto, e la discrezionalità nella graduazione degli interventi di manutenzione su tratte di ampia competenza. Inoltre la Corte ha ritenuto che la causa esclusiva dell'evento sia stata la condotta anomala del conducente (elevata velocità e pneumatici in cattivo stato), e ha escluso che le perizie indicate impongano la conclusione che la sola presenza del guard-rail avrebbe evitato l'exitus. Conseguentemente i ricorsi civili sono stati respinti (conseguente condanna alle spese a carico dei ricorrenti, come tipico in tali esiti).
Norme richiamate
Norma richiamata nel capo di imputazione; menzionata nella motivazione relativa alla prescrizione del reato (rimando alla rilevanza processuale della prescrizione)
Articolo relativo all'omicidio colposo richiamato nel capo di imputazione; il giudice d'appello ha dichiarato il reato prescritto e, comunque, ha confermato l'assoluzione per insussistenza della colpa degli imputati
Norma sui criteri di valutazione della prova invocata dai ricorrenti per censurare la motivazione: la Corte ha ritenuto che i criteri di valutazione sono stati correttamente applicati e che non sussiste motivazione apparente o travisamento idoneo a inficiare la decisione
art. 14 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Richiamato dai ricorrenti come possibile obbligo di protezione; la Corte ha interpretato la normativa nel senso che l'obbligo di barriere protettive non è generalizzato per tutta la rete preesistente, ma si applica in casi specifici (nuove costruzioni, consolidamenti, o tratti con elevata incidentalità)
D.M. 223/1992 del Ministero dei Lavori Pubblici
Richiamato dai ricorrenti come riferimento tecnico-normativo per l'altezza e le caratteristiche delle barriere; la Corte ha ritenuto che l'eventuale richiamo normativo non imponga automaticamente l'obbligo di proteggere ogni tratto e che le conclusioni tecniche non dimostrano che la presenza di barriere avrebbe certamente evitato l'esito letale
principio del "neminem laedere" (dovere generale di salvaguardia)
Principio generale evocato dai ricorrenti per sostenere un dovere di protezione più esteso; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale principio non obbliga il gestore della strada a recintare integralmente la rete viaria e deve essere conciliato con i limiti di ragionevolezza e con le risorse pubbliche disponibili
Massime di principio
- Non sussiste un obbligo automatico e generalizzato per il gestore di una strada di installare guard-rail su tutto il tracciato preesistente: l'obbligo è circoscritto (es. costruzione ex novo, consolidamenti, tratti con storia di elevata incidentalità).
- La valutazione della congruità di misure alternative (segnaletica, abbassamento limiti, manutenzione del manto) rientra nella discrezionalità tecnica del gestore e può essere ritenuta idonea a escludere colpa quando ben documentata.
- Per affermare la responsabilità bisogna dimostrare il nesso causale concreto e predominante fra l'omissione (es. assenza di guard-rail) e l'evento; mere ipotesi che la barriera avrebbe evitato la morte non sono sufficienti senza riscontri tecnici convincenti.
- La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti: può censurare solo motivazioni illogiche, incomplete o il travisamento della prova nella misura in cui siano basati su prove inesistenti o dati storici incontestabili.
- La condotta degli utenti della strada (es. velocità elevata, pneumatici in cattivo stato) può integrare causa esclusiva dell'evento e quindi escludere la responsabilità del gestore della strada se adeguatamente accertata.
- Nelle decisioni conta la proporzione degli interventi di manutenzione e la graduazione in base a urgenza e pericolo concretamente verificabile, tenendo conto di risorse e competenze territoriali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →