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Sentenza

Sentenza n. 5476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione V) n. 10355/2024

Giustizia amministrativa202407134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile e parzialmente irricevibile il ricorso contro il provvedimento autorizzatorio unico regionale e l'autorizzazione integrata ambientale relativi a un impianto di valorizzazione e riciclo di rifiuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR Lazio deducendo errori in procedendo e in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 34, 35 e 41 c.p.a., degli artt. 100 c.p.c. e 39 c.p.a., degli artt. 24, 103 e 113 Cost., nonché dei principi sulla procedibilità del ricorso, sull'effetto espansivo esterno e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Con un ulteriore motivo, formulato anche come riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., lamentava l'omesso esame delle censure originarie. In primo grado erano stati impugnati il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e l'autorizzazione integrata ambientale, deducendo violazione della disciplina sulla conferenza di servizi e sul procedimento autorizzatorio, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, manifesta irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, del contraddittorio, del codice della strada e del principio di libertà d'iniziativa economica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello, rilevando che la società appellante, con dichiarazione del 15 gennaio 2026, aveva comunicato il venir meno di qualsiasi interesse alla prosecuzione e alla decisione del giudizio. Non sono stati esaminati i motivi d'appello né le censure rivolte agli atti autorizzatori, poiché la sopravvenuta carenza di interesse impediva una pronuncia sul merito. Le spese del grado sono state compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e dell'esito complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Provvedimento autorizzatorio unico regionale

    Richiamato quale base normativa del provvedimento autorizzatorio unico regionale impugnato; la sentenza non ne esamina il merito.

  • Titolo III-bis d.lgs. 152/2006

    Autorizzazione Integrata Ambientale

    Richiamato quale disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale impugnata; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 14-quater l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte con i motivi di primo grado in relazione alla conferenza di servizi; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità dell'appello.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato nei motivi d'appello in relazione alla decisione del TAR e alla procedibilità dell'azione; non applicato nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato nei motivi d'appello in relazione ai poteri decisori del giudice amministrativo; non esaminato nel merito.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato nei motivi d'appello in relazione all'improcedibilità; la sopravvenuta carenza di interesse è stata posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 41 c.p.a.

    Richiamato nei motivi d'appello in relazione alla domanda giudiziale e alla procedibilità; non esaminato nel merito.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi non esaminati dal primo giudice; tale riproposizione non è stata esaminata a causa dell'improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando la parte appellante dichiara il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi d'appello e delle questioni di merito sottostanti.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio è idonea a determinare l'improcedibilità dell'impugnazione quando rende attuale l'assenza di un'utilità concreta derivante dalla pronuncia giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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