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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27836/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasceva dall'acquisto di un'autovettura e dall'operatività di una garanzia contrattuale collegata alla vendita. Il giudice di pace aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente; il Tribunale, invece, accogliendo l'appello dell'acquirente, ha dichiarato la nullità di alcune clausole delle condizioni generali di garanzia, ha ritenuto la società responsabile per inadempimento e l'ha condannata al pagamento di una somma di denaro e alle spese di entrambi i gradi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 33 d.lgs. 206/2005 e dell'art. 13 del medesimo decreto, sostenendo che l'unico legittimato passivo fosse il venditore e non la società di garanzia; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., assumendo che, essendo stata rigettata la domanda risarcitoria dell'attore, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Sul primo, ha rilevato che la ricorrente non si era confrontata con la ratio decidendi del Tribunale, fondata sulla nullità della clausola che escludeva la responsabilità del professionista e sull'interpretazione delle ulteriori clausole contrattuali valide, dalle quali il giudice di merito aveva desunto che l'autosalone venditore svolgesse un ruolo di mero intermediario. Sul secondo, ha ribadito che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e non richiede un'espressa motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura la specifica argomentazione posta a fondamento della decisione.
  • In presenza di una clausola contrattuale dichiarata nulla, il giudice di merito può ricostruire il ruolo delle parti sulla base delle residue clausole valide, traendo da esse la funzione effettivamente svolta nel rapporto.
  • La compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione autonoma e specifica.
  • Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieClausole vessatorieImpugnazioniSpese di lite
RamiConsumatoriProcesso civileContratti
IstitutiNullità

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