Cassazione Penale, Sentenza n. 29960/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/09/2024 che, in parziale riforma del giudice di primo grado (abbreviato), aveva: per Filippini: ritenuto provata un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, crack, hashish e marijuana (art. 74 d.P.R. 309/1990), riconosciuto a lui ruolo apicale e aggravante dell'associazione armata; contestata inoltre la responsabilità per ulteriori cessioni (capo 42) e il diniego delle attenuanti generiche; Filippini deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge sulla qualificazione associativa, sul ruolo apicale, sull'esclusione della fattispecie lieve (art. 74, comma 6), sull'aggravante armata, sulla prova della cessione e sul diniego delle generiche. De Maio contestava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) e l'applicazione dell'art. 133 c.p.; Langella, avendo concordato la pena in appello (art. 599-bis c.p.p.), deduceva omessa motivazione circa la maggiore pericolosità sociale e l'aumento di pena (art. 99 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) formi un corpo unico (doppia conforme) e che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i principi di diritto sull'associazione per delinquere: prova tratta da intercettazioni, distribuzione dei ruoli, piazza di spaccio, linguaggio convenzionale, turnazione, rendicontazione, forme di mutuo soccorso, disponibilità di armi e servizi di osservazione; tale quadro giustifica il riconoscimento dell'associazione, del ruolo apicale di Filippini, dell'aggravante dell'essere il sodalizio armato e l'esclusione della fattispecie lieve. Quanto a Langella, il concordato in appello limita le censure ammissibili in Cassazione e le doglianze proposte risultano inammissibili. De Maio ha proposto motivazione aspecifica sul punto della lieve entità e la Cassazione l'ha ritenuta inammissibile. Richieste del Pubblico Ministero (rigetto o inammissibilità) accolte.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Norma che disciplina l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato i suoi elementi costitutivi (accordo criminoso stabile, programma criminoso indeterminato, minimo di organizzazione) e l'aggravante dell'associazione armata (disponibilità di armi anche se occultate).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 5 e 6
Comma 5 disciplina l'ipotesi di lieve entità dei singoli reati di spaccio; comma 6 contempla l'associazione costituita per commettere solo reati di lieve entità. La Corte ha precisato che la fattispecie lieve è esclusa quando l'organizzazione e le potenzialità del gruppo dimostrano capacità di delitti non minimi.
cod. proc. pen. - art. 599-bis
Norma che disciplina il concordato in appello (pena concordata); la Corte ha ricordato che la scelta del concordato limita le censure ammissibili in Cassazione e può precludere il sindacato su questioni rinunciate.
Norma sulle intercettazioni e la loro interpretazione; la Corte ha ricordato che l'interpretazione del linguaggio cifrato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la censura in Cassazione richiede prova di travisamento della prova.
Norma sulle motivazioni dei ricorsi per cassazione: i vizi di motivazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con il complesso argomentativo delle decisioni di merito; motivi generici o meramente avversativi sono inammissibili.
disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Disposizione citata come riferimento formale per i ricorsi per cassazione; indica i presupposti formali per impugnare in Cassazione.
Principio secondo cui per ascrivere all'individuo un elemento aggravante (es. associazione armata) è necessario un coefficiente di colpevolezza specifico: almeno la prevedibilità concreta della presenza di armi nella disponibilità dell'associazione.
Regola sulle attenuanti generiche: la concessione o il diniego è discrezionale e la motivazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica.
Norma sull'aumento di pena per recidiva o maggiore pericolosità sociale invocata da Langella; la Corte ha osservato che il concordato in appello e l'assenza di prova di recidiva in atti rendono inammissibile la doglianza.
Norma sul cumulo di circostanze e determinazione della pena: il ricorso che richiamava l'art. 133 (per De Maio) è stato ritenuto aspecifico e non argomentato rispetto alla motivazione di merito.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme (motivazione di primo e secondo grado coerente), il ricorrente in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con entrambe le sentenze: la motivazione delle due decisioni si integra e limita le censure ammissibili.
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) occorrono, oltre alla commissione di reati-fine, elementi indicativi di accordo stabile, ripartizione di ruoli, modalità operative ripetute, basi operative e mezzi di organizzazione anche rudimentali; singoli elementi isolati possono non essere sufficienti, ma la valutazione è complessiva.
- La distinzione tra associazione e concorso nel reato continuato si fonda sulla stabilità e permanenza dell'accordo criminoso: il concorso è occasione/limitato, l'associazione è struttura stabile con programmazione di delitti indeterminati.
- L'aggravante dell'associazione armata richiede la disponibilità di armi da parte dei partecipanti; non è necessario che le armi siano state impiegate nello specifico reato, ma serve almeno la prevedibilità della loro presenza per il singolo imputato.
- L'ipotesi di associazione per reati di lieve entità (art. 74, comma 6) è applicabile solo se la struttura è stata costituita sin dall'origine per commettere esclusivamente fatti di lieve entità e le modalità operative sono incompatibili con attività di maggiore gravità; va valutata anche la potenzialità di approvvigionamento e la clientela servita.
- Le valutazioni sull'interpretazione dei dialoghi intercettati e sulla significatività di elementi di prova sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito; in Cassazione possono essere censurate solo se si dimostra un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
- La scelta del rito concordato in appello (art. 599-bis) limita ed esclude molte censure in Cassazione: chi accetta il concordato rinuncia a molte argomentazioni sulla responsabilità e sulla pena, salvo vizi relativi alla formazione del consenso o alla legittimità formale dell'accordo.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o mancante; non è sufficiente l'indicazione di elementi favorevoli non considerati.
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