Cassazione Civile, Ordinanza n. 27511/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiore IRPEF 2008, ritenendo tassabile una plusvalenza realizzata e non dichiarata a seguito della vendita di un immobile acquistato e rivenduto entro cinque anni. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo di aver sostenuto spese di ristrutturazione dell'immobile che avrebbero dovuto essere riconosciute ai fini della determinazione della plusvalenza. In primo grado e in appello la pretesa erariale era stata confermata. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: nullità della sentenza per omessa considerazione delle prove sull'inerenza dei costi e per omessa pronuncia; violazione delle norme processuali sul decisum; violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni nel processo tributario, con omesso esame della perizia di parte; violazione delle norme civilistiche sulla prova documentale e sulla valutazione delle prove, per avere la CTR errato nel negare la dimostrazione dei costi e della plusvalenza.
La decisione
La Corte ha respinto il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque esaminato la questione e motivato, seppure sinteticamente, sul mancato riconoscimento di alcune spese perché generiche o non riferibili all'immobile e su alcuni assegni non coincidenti con il contratto di appalto. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel ritenere operante una presunzione di indeducibilità a carico del contribuente, nel pretendere una prova "certa ed inconfutabile" dell'inerenza dei costi e nel disconoscere in radice la perizia di parte, che invece può essere valutata come elemento indiziario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi deducibili in cassazione invocati dal ricorrente per nullità della sentenza e violazione di legge
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria e della sua eventuale nullità
usato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia; la Corte ne esclude la violazione nei primi motivi
richiamato per la motivazione della sentenza; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della CTR sui punti contestati
invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa omissione di pronuncia nei motivi 1, 2 e 4
richiamato in relazione ai poteri istruttori e alla valutazione della prova nel processo tributario
richiamati per censurare l'uso delle presunzioni; la Corte afferma che la prova presuntiva e indiziaria è utilizzabile dal contribuente
la Corte chiarisce che il contribuente ha l'onere di provare i costi di cui chiede la deduzione, ma non deve vincere una presunzione di indeducibilità
invocato per la valutazione della prova documentale
invocato per la valutazione probatoria di atti e documenti
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia e valutazione della prova documentale/non contestata
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contribuente che deduce costi come componenti negativi o come elementi riduttivi della base imponibile ha l'onere di provarne l'esistenza e l'inerenza, ma non sopporta una presunzione legale di indeducibilità da vincere con prova "certa ed inconfutabile".
- La prova dell'inerenza dei costi può essere data anche per presunzioni semplici e mediante elementi indiziari; il giudice non può escludere aprioristicamente la rilevanza di una perizia di parte solo perché proveniente dalla parte interessata.
- Non integra omessa pronuncia la sentenza che, pur in forma sintetica, mostri di aver esaminato le questioni e di aver espresso la propria valutazione sul materiale probatorio decisivo.
- In tema di accertamento della plusvalenza da cessione infraquinquennale di immobile, le spese di ristrutturazione sono riconoscibili solo se risultano specificamente provate e riferibili al bene ceduto; documenti generici o non coerenti con gli importi contrattuali possono essere legittimamente disattesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27435/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27452/2024 del 23/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →