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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46008/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur sostituendo gli arresti domiciliari con obbligo di dimora e presentazione alla PG, aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) omessa valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia e delle allegazioni difensive; 2) insufficienza e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (unica intercettazione con Decimo Viola non sufficiente e priva di riscontri); 3) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e contraddittorietà nell'applicazione di misure; 4) errore materiale nell'indicazione della norma (art. 3 legge n. 146/2003 indicata anziché art. 3 legge n. 146/2006).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo (perché il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere e per la natura meramente materiale dell'errore normativa, rispettivamente). Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: l'unica intercettazione citata non costituisce, senza ulteriori riscontri investigativi, un indizio grave idoneo a fondare la misura cautelare per il reato associativo, poiché manca prova della consapevolezza (dolo diretto) di partecipare a un sodalizio criminale; inoltre la motivazione sulle esigenze cautelari è contraddittoria e carente. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per un nuovo giudizio, con piena libertà valutativa ma rispettando i principi di diritto espressi nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte conferma che per il reato di associazione per delinquere è richiesta la prova dell'elemento soggettivo in termini di dolo diretto: la consapevolezza di collaborare stabilmente a un sodalizio con finalità delittuose. La mera partecipazione a singoli reati funzionali, o il dolo eventuale, non sono di per sé sufficienti a integrare l'associazione.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di violazione di tale norma (richiesta di interpretariato o assistenza linguistica) ritenendo dagli atti che l'indagato conosceva l'italiano; la Corte non annulla tale valutazione.

  • art. 3 legge n. 146/2006

    Norma relativa all'aggravante della transnazionalità e/o fattispecie connesse a reati transnazionali. La sua contestazione nel capo di imputazione era chiara nel testo, sebbene il Tribunale avesse indicato per errore materiale la legge 146/2003; l'errore è stato ritenuto materiale e non invalida l'imputazione né ha pregiudicato la difesa.

  • art. 3 legge n. 146/2003 (citazione errata nell'atto)

    Citazione errata nell'imputazione riconosciuta come mero errore materiale. La Corte precisa che l'errore non ha determinato nullità né limitato i diritti di difesa, essendo comunque chiaro il contenuto della contestazione.

Massime di principio

  • Per l'accertamento dell'associazione per delinquere non è sufficiente un singolo indizio isolato (es. una telefonata): serve un quadro probatorio che dimostri la partecipazione stabile e consapevole alla finalità del sodalizio.
  • Il dolo richiesto per il reato associativo è il dolo diretto: bisogna provare che l'indagato conosceva e voleva contribuire alla finalità delittuosa dell'associazione; il dolo eventuale non basta.
  • Interceptazioni telefoniche significative vanno corroborate da riscontri investigativi (invio materiale, nomi degli stranieri procacciati, flussi di denaro, rapporti con altri sodali) prima di fondare misure cautelari gravi.
  • Le misure cautelari devono essere motivate con chiarezza circa la tipologia e la persistenza del rischio (recidiva, inquinamento probatorio, fuga); contraddizioni nella motivazione possono portare alla revoca o a restrizioni delle misure.
  • Errori materiali nella indicazione di norme (citazioni legislative errate) non determinano automaticamente nullità dell'atto quando il contenuto dell'imputazione è chiaro e la difesa non sia stata pregiudicata.
  • In sede di ricorso è necessario rispettare il principio di autosufficienza: allegare atti e verbali rilevanti (es. verbale dell'interrogatorio) se si deduce omissione di valutazione di specifiche dichiarazioni.

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