Cassazione Penale, Sentenza n. 46008/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur sostituendo gli arresti domiciliari con obbligo di dimora e presentazione alla PG, aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) omessa valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia e delle allegazioni difensive; 2) insufficienza e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (unica intercettazione con Decimo Viola non sufficiente e priva di riscontri); 3) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e contraddittorietà nell'applicazione di misure; 4) errore materiale nell'indicazione della norma (art. 3 legge n. 146/2003 indicata anziché art. 3 legge n. 146/2006).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo (perché il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere e per la natura meramente materiale dell'errore normativa, rispettivamente). Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: l'unica intercettazione citata non costituisce, senza ulteriori riscontri investigativi, un indizio grave idoneo a fondare la misura cautelare per il reato associativo, poiché manca prova della consapevolezza (dolo diretto) di partecipare a un sodalizio criminale; inoltre la motivazione sulle esigenze cautelari è contraddittoria e carente. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per un nuovo giudizio, con piena libertà valutativa ma rispettando i principi di diritto espressi nella sentenza.
Norme richiamate
La Corte conferma che per il reato di associazione per delinquere è richiesta la prova dell'elemento soggettivo in termini di dolo diretto: la consapevolezza di collaborare stabilmente a un sodalizio con finalità delittuose. La mera partecipazione a singoli reati funzionali, o il dolo eventuale, non sono di per sé sufficienti a integrare l'associazione.
Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di violazione di tale norma (richiesta di interpretariato o assistenza linguistica) ritenendo dagli atti che l'indagato conosceva l'italiano; la Corte non annulla tale valutazione.
Norma relativa all'aggravante della transnazionalità e/o fattispecie connesse a reati transnazionali. La sua contestazione nel capo di imputazione era chiara nel testo, sebbene il Tribunale avesse indicato per errore materiale la legge 146/2003; l'errore è stato ritenuto materiale e non invalida l'imputazione né ha pregiudicato la difesa.
art. 3 legge n. 146/2003 (citazione errata nell'atto)
Citazione errata nell'imputazione riconosciuta come mero errore materiale. La Corte precisa che l'errore non ha determinato nullità né limitato i diritti di difesa, essendo comunque chiaro il contenuto della contestazione.
Massime di principio
- Per l'accertamento dell'associazione per delinquere non è sufficiente un singolo indizio isolato (es. una telefonata): serve un quadro probatorio che dimostri la partecipazione stabile e consapevole alla finalità del sodalizio.
- Il dolo richiesto per il reato associativo è il dolo diretto: bisogna provare che l'indagato conosceva e voleva contribuire alla finalità delittuosa dell'associazione; il dolo eventuale non basta.
- Interceptazioni telefoniche significative vanno corroborate da riscontri investigativi (invio materiale, nomi degli stranieri procacciati, flussi di denaro, rapporti con altri sodali) prima di fondare misure cautelari gravi.
- Le misure cautelari devono essere motivate con chiarezza circa la tipologia e la persistenza del rischio (recidiva, inquinamento probatorio, fuga); contraddizioni nella motivazione possono portare alla revoca o a restrizioni delle misure.
- Errori materiali nella indicazione di norme (citazioni legislative errate) non determinano automaticamente nullità dell'atto quando il contenuto dell'imputazione è chiaro e la difesa non sia stata pregiudicata.
- In sede di ricorso è necessario rispettare il principio di autosufficienza: allegare atti e verbali rilevanti (es. verbale dell'interrogatorio) se si deduce omissione di valutazione di specifiche dichiarazioni.
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