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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9020/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 17/02/2022 del giudice dell'esecuzione che aveva accolto una revoca parziale (ex art. 669 c.p.p.) della sentenza della Corte d'appello di Messina (29/02/2016), rideterminando la pena per il reato indicato nel capo D (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commesso in Giardini Naxos il 24/07/2010) in misura molto superiore rispetto alla pena originaria, ritenendo di dover sciogliere la continuazione interna con altri reati. Il ricorrente deduce violazione di legge e nullità (artt. 648 e 669 c.p.p., artt. 25 e 111 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello di Palermo aveva già riconosciuto il vincolo di continuazione tra i reati e che il giudice dell'esecuzione ha errato nel rideterminare la pena e nell'affermare un abuso di diritto della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al giudice dell'esecuzione. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha compiuto una valutazione adeguata e complessiva del vincolo di continuazione tra il reato del capo D (sentenza Messina parzialmente revocata) e i reati giudicati dalla Corte d'appello di Palermo, i quali erano sostanzialmente identici a quelli della sentenza di Messina e già posti in continuazione da quest'ultima. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di continuazione fra condanne emesse in giudizi separati, occorre scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave preso a base (con la pena già inflitta in cognizione) e soltanto dopo operare gli aumenti autonomi per i reati satelliti; pertanto ha ordinato al giudice dell'esecuzione di individuare il reato più grave tra quelli in contestazione e rideterminare la pena complessiva procedendo al corretto scorporo e calcolo degli aumenti.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Disciplina della revoca della sentenza di condanna in sede di esecuzione; l'ordinanza impugnata aveva operato una revoca parziale ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle conseguenze sulla continuazione dovesse essere più organica.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente insieme all'art. 669 c.p.p. (richiesta di nullità/violazioni formali), ma nel provvedimento di legittimità l'attenzione è ricaduta soprattutto sulla corretta determinazione della pena in esecuzione e sul vaglio della continuazione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di legalità delle pene e certezze del diritto; la Corte di Cassazione richiama comunque il principio che la riedeterminazione della pena debba avvenire nel rispetto della legge e dei criteri già richiamati dalla giurisprudenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo e al giusto processo; la decisione evidenzia l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di motivare adeguatamente le scelte nel procedimento esecutivo.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di associazione per delinquere; nel caso era parte della fattispecie oggetto di precedente condanna e di valutazione nel quadro della continuazione.

  • art. 12, commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)

    Norme che sanzionano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con plurime aggravanti; i reati di favoreggiamento aggravato sono stati al centro della determinazione del reato 'più grave' e della ricomposizione delle pene in continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione di reati; la Corte ricorda la prassi interpretativa secondo cui, nell'esecuzione di sentenze separate che riguardano reati già unificati dalla continuità, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti e prendere come base la pena inflitta per il reato più grave per poi aumentare autonomamente per i reati satelliti.

Massime di principio

  • La revoca parziale di una sentenza in sede esecutiva (art. 669 c.p.p.) non consente automaticamente di annullare gli effetti del vincolo di continuazione già riconosciuto in altra sentenza: il giudice dell'esecuzione deve valutare complessivamente la situazione tra le due decisioni.
  • Quando si devono eseguire condanne contenute in sentenze diverse per reati tra loro collegati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati che il giudice di cognizione ha già riunito in continuazione, individuare quale sia il reato più grave (prendendo la pena come determinata dal giudice di cognizione per quel reato) e solo dopo operare gli aumenti di pena per i reati satelliti ex novo.
  • La qualificazione operata dal giudice di merito circa quale reato sia il "più grave" in casi di pluralità di sentenze incide in modo decisivo sul calcolo esecutivo della pena: il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e motivare adeguatamente eventuali scelte diverse.
  • La difesa che intende far valere il vincolo di continuazione o la diversa ricomposizione fra condanne deve sollevare la questione nell'ambito del procedimento esecutivo; tuttavia il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di valutare la preesistente unificazione a norma dell'art. 81 c.p. e le statuizioni dei precedenti giudici.
  • In mancanza di adeguata motivazione del giudice dell'esecuzione sulla ricomposizione delle pene e sulla continuità, la Corte di Cassazione annulla con rinvio per consentire una nuova determinazione conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.

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