Cassazione Penale, Sentenza n. 9020/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 17/02/2022 del giudice dell'esecuzione che aveva accolto una revoca parziale (ex art. 669 c.p.p.) della sentenza della Corte d'appello di Messina (29/02/2016), rideterminando la pena per il reato indicato nel capo D (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commesso in Giardini Naxos il 24/07/2010) in misura molto superiore rispetto alla pena originaria, ritenendo di dover sciogliere la continuazione interna con altri reati. Il ricorrente deduce violazione di legge e nullità (artt. 648 e 669 c.p.p., artt. 25 e 111 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello di Palermo aveva già riconosciuto il vincolo di continuazione tra i reati e che il giudice dell'esecuzione ha errato nel rideterminare la pena e nell'affermare un abuso di diritto della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al giudice dell'esecuzione. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha compiuto una valutazione adeguata e complessiva del vincolo di continuazione tra il reato del capo D (sentenza Messina parzialmente revocata) e i reati giudicati dalla Corte d'appello di Palermo, i quali erano sostanzialmente identici a quelli della sentenza di Messina e già posti in continuazione da quest'ultima. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di continuazione fra condanne emesse in giudizi separati, occorre scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave preso a base (con la pena già inflitta in cognizione) e soltanto dopo operare gli aumenti autonomi per i reati satelliti; pertanto ha ordinato al giudice dell'esecuzione di individuare il reato più grave tra quelli in contestazione e rideterminare la pena complessiva procedendo al corretto scorporo e calcolo degli aumenti.
Norme richiamate
Disciplina della revoca della sentenza di condanna in sede di esecuzione; l'ordinanza impugnata aveva operato una revoca parziale ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle conseguenze sulla continuazione dovesse essere più organica.
Norma richiamata dal ricorrente insieme all'art. 669 c.p.p. (richiesta di nullità/violazioni formali), ma nel provvedimento di legittimità l'attenzione è ricaduta soprattutto sulla corretta determinazione della pena in esecuzione e sul vaglio della continuazione.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di legalità delle pene e certezze del diritto; la Corte di Cassazione richiama comunque il principio che la riedeterminazione della pena debba avvenire nel rispetto della legge e dei criteri già richiamati dalla giurisprudenza.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo e al giusto processo; la decisione evidenzia l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di motivare adeguatamente le scelte nel procedimento esecutivo.
Norma che disciplina il reato di associazione per delinquere; nel caso era parte della fattispecie oggetto di precedente condanna e di valutazione nel quadro della continuazione.
Norme che sanzionano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con plurime aggravanti; i reati di favoreggiamento aggravato sono stati al centro della determinazione del reato 'più grave' e della ricomposizione delle pene in continuazione.
Disciplina della continuazione di reati; la Corte ricorda la prassi interpretativa secondo cui, nell'esecuzione di sentenze separate che riguardano reati già unificati dalla continuità, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti e prendere come base la pena inflitta per il reato più grave per poi aumentare autonomamente per i reati satelliti.
Massime di principio
- La revoca parziale di una sentenza in sede esecutiva (art. 669 c.p.p.) non consente automaticamente di annullare gli effetti del vincolo di continuazione già riconosciuto in altra sentenza: il giudice dell'esecuzione deve valutare complessivamente la situazione tra le due decisioni.
- Quando si devono eseguire condanne contenute in sentenze diverse per reati tra loro collegati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati che il giudice di cognizione ha già riunito in continuazione, individuare quale sia il reato più grave (prendendo la pena come determinata dal giudice di cognizione per quel reato) e solo dopo operare gli aumenti di pena per i reati satelliti ex novo.
- La qualificazione operata dal giudice di merito circa quale reato sia il "più grave" in casi di pluralità di sentenze incide in modo decisivo sul calcolo esecutivo della pena: il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e motivare adeguatamente eventuali scelte diverse.
- La difesa che intende far valere il vincolo di continuazione o la diversa ricomposizione fra condanne deve sollevare la questione nell'ambito del procedimento esecutivo; tuttavia il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di valutare la preesistente unificazione a norma dell'art. 81 c.p. e le statuizioni dei precedenti giudici.
- In mancanza di adeguata motivazione del giudice dell'esecuzione sulla ricomposizione delle pene e sulla continuità, la Corte di Cassazione annulla con rinvio per consentire una nuova determinazione conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
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