Cassazione Civile, Ordinanza n. 29076/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzandi, iscritti in anni anteriori all'anno accademico 1990/1991, avevano chiesto la condanna solidale delle amministrazioni statali al risarcimento del danno derivante dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, che prevedevano un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione medica. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse trattato una fattispecie diversa, riferita ai medici specializzandi destinatari del d.lgs. n. 257/1991, mentre essi si erano iscritti prima della sua entrata in vigore e non avevano beneficiato della borsa di studio da esso prevista; hanno quindi lamentato omessa pronuncia sui motivi di appello e contestato la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la Corte d'appello aveva effettivamente motivato in modo non pertinente rispetto al thema decidendum, ma ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, perché un rigetto dell'appello comunque esisteva. Ha poi corretto la motivazione ritenendo infondata la censura sulla prescrizione: per consolidata giurisprudenza il diritto al risarcimento per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, che ha reso certa la permanenza dell'inadempimento statale per i soggetti rimasti esclusi dal beneficio ivi previsto. Ha escluso che vi fosse un dubbio tale da imporre rinvio pregiudiziale alla CGUE, e ha condannato i ricorrenti alle spese, limitando per le amministrazioni statali le spese vive a quelle prenotate a debito e dando atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che una decisione sull'appello comunque vi era stata, sia pure con motivazione non pertinente.
Essendo le altre parti non notificate litisconsorti facoltativi, non era necessario ordinare la notificazione dell'impugnazione.
I ricorrenti avevano assolto agli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti processuali richiamati.
I ricorrenti avevano assolto agli oneri di deposito degli atti e documenti rilevanti.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha ritenuto possibile correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È il parametro formale invocato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge, errores in procedendo e vizio motivazionale.
Richiamato dai ricorrenti nella doglianza sulla prescrizione, ma la Corte ha ribadito che il credito si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999.
Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso, dal 27 ottobre 1999.
Richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a scalfire il principio sul dies a quo della prescrizione già consolidato.
art. 10 Cost.
Richiamato nei motivi, ma non ha inciso sulla soluzione della controversia.
art. 5 Trattato CEE
Richiamato nei motivi insieme alle direttive europee, senza effetti sul decisum.
art. 189 Trattato CEE
Richiamato nei motivi insieme alle direttive europee, senza effetti sul decisum.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva, ma la Corte ha escluso il contrasto con il diritto UE.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dai ricorrenti, ma non rilevante ai fini della decisione.
art. 1, 10, 11 e 12 preleggi
Richiamati dai ricorrenti nella censura di violazione di legge, senza esito favorevole.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
La Corte ha chiarito che tale disciplina riguarda i medici iscritti alle scuole di specializzazione dopo il recepimento, non i ricorrenti iscritti in epoca anteriore.
l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
È stato individuato come il momento che rende certa la permanenza dell'inadempimento e fa decorrere la prescrizione decennale del diritto risarcitorio.
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 39
Richiamato per ribadire che il nuovo trattamento economico dei medici specializzandi opera solo per gli iscritti dall'anno accademico 2006/2007 e non per i precedenti.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È la normativa di recepimento che ha disciplinato il trattamento economico dei medici specializzandi, ma non si applica ai ricorrenti nei termini da essi prospettati.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro della misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione di direttive UE in materia di medici specializzandi, il diritto si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, che rende oggettivamente percepibile la permanenza dell'inadempimento statale per i soggetti rimasti esclusi dal beneficio riconosciuto dalla norma.
- L'erronea motivazione della sentenza d'appello non integra omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul motivo di gravame, sia pure fondandosi su argomentazioni non pertinenti; in tal caso la Corte di cassazione può correggere la motivazione se il dispositivo è conforme a diritto.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non rilevano, una volta resa certa la permanenza dell'inadempimento, incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo, perché la prescrizione può decorrere anche in assenza di iniziative giudiziarie e può essere interrotta con atti stragiudiziali.
- La disciplina economica introdotta dal legislatore nazionale per i medici specializzandi non comporta, per le annualità anteriori alla sua efficacia, il riconoscimento di una nuova misura della remunerazione tale da differire ulteriormente il dies a quo della prescrizione del credito risarcitorio.
- Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sull'inizio della prescrizione risulti già risolta in modo conforme ai principi di effettività e di ragionevolezza del diritto dell'Unione da una giurisprudenza unionale e nazionale consolidata.
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