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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22597/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori dei ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per il delitto di truffa (capo B) sostenendo: omissione di rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione; carenza di prova in ordine alla riconducibilità al singolo imputato del contratto e della scheda telefonica usata nelle comunicazioni con la persona offesa; mancata dimostrazione degli artifizi e raggiri; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizi di dosimetria della pena. Venivano inoltre dedotte violazioni procedurali con riguardo alla notificazione della contestazione suppletiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che, al termine ordinario (7 anni e 6 mesi) e alle sospensioni disposte nel primo grado, il termine di perenzione fosse maturato non prima del 10 marzo 2022, quindi successivo alla pronuncia d'appello. Ha ritenuto infondate le censure sulla carenza di prova e sulla riconducibilità della utenza/scheda al Meli e sulla responsabilità del Sigona, richiamando le risultanze istruttorie (tabulati, dichiarazioni della persona offesa, accertamenti della P.G. sul falso sito internet) e richiamando il principio per cui, una volta assolto l'onere probatorio dall'accusa, grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti a favore della propria tesi. Ha altresì escluso le doglianze sulle modalità del raggiro e sul riconoscimento delle attenuanti. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Citato come base per la trattazione del ricorso con contraddittorio cartolare (procedura di trattazione a distanza/semplificata).

  • art. 8, D.L. n. 198/2022

    Citato unitamente all'art. 23 D.L. 137/2020 in relazione alla modalità di trattazione cartolare del giudizio.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul calcolo della prescrizione: utilizzata per determinare il termine ordinario di prescrizione del reato contestato.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sul decorso e sospensione della prescrizione: applicata insieme all'art. 157 per aggiungere al termine ordinario le sospensioni disposte nel primo grado e determinare la data ultima di perenzione (10/03/2022).

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla notificazione: la Corte ha ritenuto che, in assenza di eccezioni processuali specifiche, la notificazione sia da considerarsi regolarmente eseguita e non preclusiva dei diritti di difesa.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Citato dalle difese quale possibile diminuente; la Corte ha ritenuto insussistenti elementi positivi a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente, confermando la congruità della pena.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata sul termine ordinario previsto dal codice penale incrementato delle eventuali sospensioni occorse nel corso del processo: occorre documentare con precisione le sospensioni per valutare se il reato sia estinto.
  • Se l'accusa fornisce un compendio probatorio (tabulati, dichiarazioni, accertamenti della polizia giudiziaria) che rende verosimile la responsabilità, grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti e specifici per confutare tali presunzioni; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • Il possesso o l'intestazione di utenze telefoniche e l'esistenza di siti internet falsi possono costituire elementi indiziari rilevanti per la ricostruzione della partecipazione ad una truffa, purché collegati logicamente alla vicenda; tuttavia la difesa deve provare alternative lecite plausibili per sottrarre rilievo a tali elementi.
  • Le eccezioni procedurali (es. notifiche) devono essere sollevate tempestivamente e con specifiche doglianze; in assenza di contestazioni formali la notificazione può essere ritenuta regolare.
  • Le richieste di riconoscimento di attenuanti generiche o di diminuenti richiedono elementi concreti e valutabili in motivazione: la mera appellazione alla minima entità del danno o a circostanze astratte difficilmente basta a rivedere la misura della pena.
  • In sede di Cassazione, i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; valutare attentamente la fondatezza giuridica e probatoria prima di proporre ricorso.

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