Cassazione Civile, Ordinanza n. 24376/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità di occupazione relativa a due aree di proprietà della società ricorrente, occupate con decreti del 2009 nell’ambito della realizzazione dell’opera autostradale. La proprietaria contestava l’importo stimato dalla Commissione provinciale espropri, attivando il procedimento ex art. 21 d.P.R. 327/2001; dopo una prima decisione della Corte d’appello favorevole in parte alla società proprietaria, la sentenza fu cassata limitatamente alla valutazione di un mappale, perché la Cassazione aveva ritenuto erronea la qualificazione edificatoria del terreno in riferimento alla destinazione urbanistica anteriore al vincolo autostradale, ritenendo che il vincolo vigente dovesse essere considerato conformativo. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha rideterminato in senso molto più basso l’indennità per quel mappale, affermando di dover rispettare il principio di diritto desumibile dall’ordinanza rescindente. Con il ricorso per cassazione la società proprietaria ha dedotto: (1) violazione di norme in materia di espropriazione, Costituzione e CEDU, sostenendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente calcolato l’indennità sulla base del valore agricolo e avesse erroneamente applicato il vincolo preordinato all’opera pubblica, invece di considerare l’originaria edificabilità del terreno; (2) vizio di motivazione, lamentando che il giudice di rinvio avesse interpretato in modo presuntivo e non autonomo l’ordinanza rescindente, senza una nuova valutazione della disciplina urbanistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la ricorrente non ha specificato in cosa consistesse l’asserita errata interpretazione del principio di diritto contenuto nella precedente ordinanza rescindente, limitandosi a riproporre le difese già svolte nel merito e a contrapporre una diversa lettura della decisione di rinvio; ha inoltre affermato che il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, da ricostruire attraverso l’esame della motivazione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché formulato alla stregua del vecchio vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, non più deducibile nella formulazione vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque diretto contro la motivazione della sentenza di rinvio, che la Corte ha giudicato congrua ed esaustiva. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento di stima dell’indennità contestata
richiamato quale norma la cui violazione era stata dedotta nel precedente giudizio e che sorreggeva l’ordinanza rescindente
richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro per il calcolo dell’indennità
art. 42 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’indennità
Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’indennità
richiamato per affermare il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
art. 12 preleggi
richiamato per escluderne l’applicazione diretta all’interpretazione della sentenza rescindente
richiamati come criteri utili a interpretare la decisione rescindente attraverso l’esame della motivazione complessiva
richiamato per escludere la deducibilità del vizio di motivazione insufficiente/contraddittoria secondo la formulazione anteriore alla riforma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il giudice di rinvio deve attenersi non solo al principio di diritto formalmente enunciato nella sentenza di cassazione rescindente, ma anche alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il fondamento, desumibili dalla motivazione complessiva.
- Quando si censura in cassazione l’interpretazione della sentenza rescindente da parte del giudice di rinvio, occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e le concrete modalità dell’errore; altrimenti la doglianza si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura della decisione.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto nei termini della previgente formula di "insufficienza" o "contraddittorietà" se applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., limitata ai soli casi di omesso esame di un fatto decisivo.
- La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o affetta da radicali anomalie; non è più sufficiente dedurre una semplice non condivisibilità o incompletezza dell’argomentazione.
- La parte che si duole della decisione di rinvio non può limitarsi a riproporre questioni di merito già affrontate, ma deve dimostrare un effettivo scostamento del giudice dal vincolo derivante dalla precedente pronuncia di cassazione.
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