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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31600/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da medici che avevano svolto corsi di specializzazione medica, con iscrizione anteriore al 1991, senza ricevere alcuna remunerazione. Essi sostenevano che lo Stato italiano avesse tardivamente e incompletamente attuato le direttive comunitarie in materia di remunerazione dei corsi di specializzazione medica, chiedendo il ristoro del danno conseguente. Nei giudizi di merito la domanda era stata respinta perché ritenuta prescritta: la Corte d'appello aveva individuato il dies a quo della prescrizione nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Con il primo ricorso i medici censuravano: la pretesa violazione dell'art. 101, comma 2, Cost. per adesione a un precedente di Cassazione; la violazione dell'art. 2935 c.c. sulla decorrenza della prescrizione; l'omessa pronuncia su alcuni motivi di gravame; la mancata compensazione delle spese. Con il secondo ricorso un gruppo più ampio di medici deduceva, in via preliminare, un vizio di omessa pronuncia perché la sentenza d'appello avrebbe indicato un solo "Russo Domenico" senza consentire di capire quale dei due omonimi fosse stato effettivamente deciso; inoltre riproponeva, per tutti gli altri, la censura contro il rigetto per prescrizione, invocando anche norme e principi euro-unitari, la CEDU, le preleggi e varie norme codicistiche, oltre a chiedere rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sangaletti e Sideri, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio consolidato sulla decorrenza della prescrizione e che le ulteriori censure fossero assorbite o generiche. Quanto al ricorso di Rubini e altri, ha accolto solo il primo motivo limitatamente al medico omonimo "Russo Domenico" per omessa/indeterminata pronuncia, cassando la sentenza impugnata solo nei suoi confronti e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per tutti gli altri ricorrenti, confermando il principio per cui il termine decennale di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999 per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi interessati dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie. Ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, Cost.

    La censura è stata reputata inammissibile perché la Corte d'appello aveva comunque indicato le norme applicate e motivato per relationem tramite il richiamo alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui, per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per omessa pronuncia; la censura è stata accolta solo per l'omonimia di "Russo Domenico" e respinta/inammissibile per il resto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di compensazione delle spese; la Corte ha escluso il vizio dedotto.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibili le censure che contrastano con un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato in relazione alla pretesa nullità della sentenza per omessa pronuncia/indeterminatezza del dispositivo nei confronti di un omonimo.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme euro-unitarie sull'obbligo dello Stato di attuare le direttive.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti per fondare la responsabilità dello Stato da mancata attuazione delle direttive.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'obbligo statale di conformazione al diritto comunitario.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    Richiamato dai ricorrenti nel medesimo quadro euro-unitario.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato dai ricorrenti, ma la censura è stata ritenuta generica nel complesso.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE

    Richiamate come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi; la Corte ha ribadito che la tardiva e incompleta trasposizione ha generato una pretesa risarcitoria prescrivibile dal 27 ottobre 1999.

  • art. 11 legge n. 370 del 1999

    È indicato come norma che ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, segnando il momento da cui gli altri aventi diritto hanno avuto certezza della mancata ulteriore attuazione.

  • art. 16 direttiva 82/76/CEE

    Richiamato come seconda ratio decidendi: il termine fissato per l'adempimento statale (31 dicembre 1982) individua il momento del perfezionamento dell'inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 2934 c.c.

    Invocato nei motivi dei ricorrenti in tema di prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    Invocato nei motivi dei ricorrenti in tema di prescrizione.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    Richiamato dai ricorrenti come norma rilevante per la disciplina della specializzazione medica.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti nel complesso delle censure di diritto sovranazionale.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.

    Richiamati dai ricorrenti, ma senza accoglimento delle relative doglianze.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione riscontra un orientamento di legittimità consolidato sulla decorrenza della prescrizione, le censure che si limitano a riproporre una diversa ricostruzione sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c.
  • Nei giudizi di responsabilità dello Stato per tardiva o incompleta attuazione di direttive comunitarie, il termine di prescrizione del diritto risarcitorio può decorrere dal momento in cui l'ordinamento interno rende evidente la persistente o definitiva inerzia dell'adempimento statale, secondo la ricostruzione consolidata richiamata dalla Corte.
  • La doglianza di omessa pronuncia è fondata solo se la sentenza impugnata non consente di identificare con certezza il soggetto o il capo di domanda deciso; in presenza di omonimie non chiarite, la decisione va cassata limitatamente alla parte incerta.
  • La censura sulle spese è inammissibile quando pretende una diversa regolazione senza incidere su una reale violazione di legge o quando risulta comunque superata da un successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve essere specifica e supportata dall'indicazione della norma europea asseritamente ostativa; una richiesta generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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