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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24446/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una minusvalenza derivante dalla cessione, avvenuta il 2 luglio 2003, della partecipazione detenuta dalla società contribuente in Netikos S.p.A. a favore di MuQube S.p.A. per un prezzo di euro 2 milioni. L'Amministrazione riteneva incongruo il prezzo di cessione e, facendo proprie le risultanze del pvc, rettificava la perdita dichiarata. La contribuente impugnava l'atto contestando in particolare le perizie poste a base della pretesa erariale, assumendo che la partecipazione era stata valorizzata in un contesto infragruppo, mentre le perizie richiamate dall'Ufficio riguardavano successive cessioni verso soggetti terzi e quindi non comparabili. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente; la CTR respingeva l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi di nullità della sentenza d'appello: da un lato per omessa contestazione della perizia della contribuente, che la CTR avrebbe erroneamente dato per non contestata; dall'altro per difetto di motivazione.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha chiesto la sospensione per aver presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con l. n. 136 del 2018, dichiarando di non avere importi dovuti da versare. Successivamente l'Agenzia delle entrate ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere perso interesse alla lite e chiedendo la compensazione delle spese, con adesione della controparte. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte ricorrente rinuncia al ricorso e l'altra parte aderisce alla richiesta di compensazione delle spese, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La rinuncia al ricorso determina la cessazione della controversia senza decisione sui motivi dedotti, con conseguente assorbimento di ogni questione di merito o di rito ancora pendente.
  • La definizione agevolata del contenzioso fiscale può costituire, secondo quanto dedotto dalle parti, un elemento idoneo a incidere sull'interesse alla prosecuzione della lite, ma nel caso concreto la decisione della Corte si fonda esclusivamente sulla rinuncia al ricorso e sull'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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