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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32829/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che confermava la custodia cautelare per il reato ex artt. 81 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente propone tre motivi: (1) vizio per manifesta illogicità dovuto a travisamento nell'individuazione fotografica (errore numerico nell'album che avrebbe fatto attribuire ad altra effige la sua identità); (2) vizio per manifesta illogicità e travisamento della prova perché il Tribunale avrebbe fondato la gravità indiziaria su 1.088 conversazioni non integralmente trascritte, essendone depositate soltanto sette "campionate"; secondo la difesa è necessario il deposito della trascrizione, anche sommaria, per ogni conversazione conteggiata; (3) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché il Tribunale avrebbe escluso la configurabilità della lieve entità basandosi sulla sommatoria degli episodi ricavati dal campione, senza considerare i modesti strumenti organizzativi e i minimi quantitativi ceduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto l'errore numerico nell'album fotografico un mero errore materiale non idoneo a compromettere l'esito delle individuazioni, poiché le foto e la legenda, lette in ordine di inserimento, consentono di identificare correttamente l'effige del ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che prova primaria sono le registrazioni audio e non le trascrizioni; la Procura aveva depositato i brogliacci di sette conversazioni campionate e l'elenco delle 1.088 conversazioni, e non risultano contestazioni specifiche circa la presenza delle registrazioni nell'archivio previsto dall'art. 269 c.p.p.; pertanto l'omesso deposito integrale dei brogliacci non determina inutilizzabilità e la documentazione sommaria fornita è sufficiente a fondare l'ordinanza di custodia. Sul terzo motivo la Corte ha ribadito i principi consolidati relativi alla valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5: occorre una valutazione complessiva (quantitativa, qualitativa, continuità, organizzazione, rete di rifornimento, delimitazione territoriale); la circostanza della continuità, della vasta fascia oraria, della delimitazione territoriale e delle quantità/qualità risultate rendono legittima l'esclusione della fattispecie di lieve entità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per il reato ascritto; la norma è indicativa del rinvio normativo nel capo d'imputazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina il mercato degli stupefacenti; indica la fattispecie base contestata (attività di spaccio).

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione sulla "lieve entità"; la Corte richiama che la riconoscibilità della lieve entità richiede valutazione complessiva di parametri quali quantità, modalità, continuità, rete e delimitazione territoriale.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Impegna il pubblico ministero a depositare, unitamente alla richiesta cautelare, gli elementi su cui questa si fonda; la Corte valuta come adeguata la documentazione prodotta (elenco conversazioni e brogliacci campionati).

  • art. 268, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda i verbali di operazioni di intercettazione; la Corte richiama l'obbligo di deposito, ma ammette la sufficienza di documentazione sommaria per il riesame quando sono disponibili le registrazioni nell'archivio.

  • art. 269 cod. proc. pen.

    Disciplina il conferimento delle registrazioni nell'archivio; la Corte osserva che non risultano specifiche censure sul conferimento e dunque si può ritenere l'esistenza delle registrazioni.

  • art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

    Garantisce il diritto di esame, copia e trasposizione delle intercettazioni; la Corte rileva che non sono state dedotte specifiche violazioni di tali diritti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)

    Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento; la trattazione è stata disposta ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella numerazione di un album fotografico non invalida automaticamente le individuazioni se, esaminando l'album nell'ordine effettivo di inserimento e la legenda, l'identificazione risulta comunque chiara e non viziata.
  • Le registrazioni audio delle intercettazioni costituiscono la prova primaria; le trascrizioni, pur utili, non sono necessariamente decisive in sede di riesame cautelare se le registrazioni sono depositate nell'archivio previsto e la Procura ha fornito campioni e un elenco delle intercettazioni.
  • L'omesso deposito integrale dei 'brogliacci' o delle trascrizioni non determina di per sé nullità o inutilizzabilità della prova in sede di riesame cautelare, purché la documentazione sommaria consenta l'esercizio dei diritti di difesa e non vi siano contestazioni specifiche sulle difformità tra registrazioni e trascrizioni.
  • Per escludere la configurabilità della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 occorre una valutazione complessiva: continuità temporale, quantità complessiva nel tempo, delimitazione territoriale, numero di acquirenti riforniti e modalità organizzative possono far prevalere l'antigiuridicità e l'offensività della condotta anche quando le singole cessioni siano di modesta entità.
  • In fase di impugnazione cautelare in Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato eventuali irregolarità dell'istruttoria (es. mancato conferimento delle registrazioni nell'archivio, violazione del diritto di esame), non limitandosi ad asserzioni generiche sull'assenza di trascrizioni.
  • La valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su campionamenti rappresentativi delle intercettazioni se questi, insieme alla documentazione elencativa, consentono di delineare un quadro coerente e uniforme della condotta contestata.

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