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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 36941/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da Pollaci alla Gestione separata per l'anno 2008, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa per doloso occultamento del debito a causa della omissione della compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi. La Corte territoriale aveva invece ritenuto la pretesa prescritta computando il dies a quo dalla scadenza ordinaria (16/06/2009), escludendo l'applicazione generale della proroga al 06/07/2009 disposta dal d.P.C.M. 04/06/2009 (ritenendola rivolta solo a taluni contribuenti), e valutando l'omissione del quadro RR come colposa e non dolosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha approfondito d'ufficio la questione della corretta decorrenza della prescrizione e richiamato giurisprudenza secondo cui, se applicabile la proroga disposta con d.P.C.M., il dies a quo va fissato nella scadenza prorogata (06/07/2009) senza maggiorazione. Poiché, per l'anno 2008, la proroga al 06/07/2009 è operativa, la richiesta INPS del 30/06/2014 è idonea ad interrompere la prescrizione prima della sua maturazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per nuovo esame; inoltre la cassazione comprende le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 cod. civ.

    Norma generale sulla prescrizione dei diritti; richiamata per la determinazione della durata e degli effetti della prescrizione del credito contributivo.

  • art. 2941 n. 8 cod. civ.

    Prevede la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del proprio diritto o del proprio stato; la corte ha ritenuto che l'omessa compilazione del quadro RR può integrare tale sospensione solo se provato il doloso occultamento, non automaticamente.

  • art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995

    Disposizioni che disciplinano la Gestione separata e i contributi dovuti dai liberi professionisti, rilevanti per individuare l'oggetto del credito contributivo contestato.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011

    Norma richiamata tra le disposizioni normative rilevanti in materia di riscossione/contribuzione; utilizzata nel quadro delle ragioni di diritto sul computo dei termini e sugli effetti di atti riparatori/definizioni.

  • d.P.C.M. 4 giugno 2009 (proroga termine versamento contributi)

    proroga del termine di scadenza al 06/07/2009

    Atto amministrativo che ha differito la scadenza di pagamento dei contributi per il 2008; la Corte ha ritenuto che, se applicabile al contribuente, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza prorogata (06/07/2009).

  • d.lgs. n. 462/1997, art. 1

    Rilevato come normativa di riferimento sulle modalità di accertamento e riscossione fiscale/previdenziale; contestualizza gli obblighi dichiarativi e gli effetti delle omissioni.

  • d.lgs. n. 241/1997, art. 10 comma 1

    Norma collegata alle dichiarazioni dei redditi e agli effetti delle incomplete od omissioni dichiarative; richiamata nel discutere l'incidenza dell'omissione del quadro RR sulla sospensione/interruzione della prescrizione.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato nel processo per le conclusioni del P.M.; attiene a regole processuali e procedurali rilevanti nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La decorrenza della prescrizione dei contributi va calcolata rispetto alla scadenza effettiva del pagamento: se esiste una proroga valida (es. d.P.C.M.), il dies a quo è la scadenza prorogata, e non la scadenza ordinaria.
  • L'omissione nella dichiarazione dei redditi (quadro RR) non determina automaticamente la sospensione della prescrizione per doloso occultamento: occorre provare l'elemento soggettivo (la volontà dolosa di occultare il debito).
  • Il giudice non è vincolato dalle sole allegazioni delle parti nella determinazione della decorrenza dei termini di prescrizione e deve approfondire d'ufficio le questioni di diritto rilevanti per la estinzione del credito.
  • Quando viene impugnata anche solo una parte della fattispecie estintiva (es. la decorrenza del termine), si riapre la cognizione sull'intera questione della prescrizione e su tutti i suoi elementi costitutivi.
  • In caso di dubbi sull'applicabilità di proroghe amministrative o sulla natura dolosa/colposa dell'omissione dichiarativa, la parte creditrice (es. INPS) deve provare l'applicabilità della proroga e/o la sussistenza del dolo per ottenere la sospensione o per interrompere utilmente la prescrizione.

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