Cassazione Civile, Sentenza n. 37043/2022 del 17/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La signora Roberta Greganti aveva chiesto il ricalcolo della pensione (decorrenza 1.10.2012) chiedendo che per la determinazione della quota B non fosse applicato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del DPR 31.12.1971, n. 1420. Tribunale e Corte d'appello di Roma avevano accolto la sua domanda ritenendo che la disciplina introdotta dal d.lgs. 30.4.1997, n. 182 (in particolare art. 4, comma 8) avesse reso non più operativo quel massimale per la quota B. L'INPS ha impugnato in cassazione sostenendo che non vi è abrogazione espressa e che la norma anteriore è compatibile e pertanto il massimale continua ad applicarsi anche alla quota B per i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31.12.1995.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso dell'INPS fondato: ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, indicando il principio di diritto che deve essere applicato. La Corte ha stabilito che il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del DPR n. 1420 del 1971 continua ad applicarsi anche nella determinazione della quota B della pensione per le anzianita maturate dopo il 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo spettacolo in data anteriore al 31.12.1995; la Corte ha motivato l'accoglimento con l'assenza di abrogazione espressa, la compatibilita tra le norme successive e il necessario bilanciamento e tutela dell'equilibrio delle gestioni previdenziali.
Norme richiamate
DPR 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, settimo comma
Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000 (rivalutato in seguito secondo ISTAT).
La Corte ha ritenuto che questo massimale sia norma fondamentale e non sia stata abrogata né resa incompatibile dalle successive riforme; continua ad operare anche per la quota B per i soggetti iscritti prima del 31.12.1995.
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8
Si applica un'aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile diviso per 312; le parti eccedenti sono computate secondo le aliquote dell'art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992.
La Corte ha interpretato questo richiamo come compatibile con il mantenimento del massimale previsto dal DPR 1420/1971: il d.lgs. 182/1997 non abroga espressamente il tetto e anzi richiama e rimodula aliquote senza eliminare il limite speciale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
Tabella delle aliquote di rendimento su varie fasce di retribuzione giornaliera pensionabile
Il richiamo alle aliquote non equivale a soppressione dei limiti stabiliti dalla normativa speciale (DPR 1420/1971); le aliquote e i limiti sono collegati e vanno interpretati nel quadro della disciplina speciale.
Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma), art. 1, commi rilevanti
Deleghe e criteri direttivi per l'armonizzazione dei regimi pensionistici ENPALS e principi per la determinazione delle basi contributive e pensionabili.
La legge di delegazione non ha espressamente abrogato il massimale pensionabile e anzi richiede che il legislatore bilanci esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali; ciò supporta un'interpretazione conservativa delle norme antecedenti.
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2
Modifiche al massimale contributivo (innalzamento a lire 1.000.000) e diversa disciplina del contributo di solidarieta.
La distinzione tra massimale contributivo e massimale pensionabile non implica di per se l'abolizione di quest'ultimo; la Corte ha rilevato che il semplice innalzamento del massimale contributivo non prova la soppressione del tetto pensionabile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 202 del 2008
Valutazione dello squilibrio tra retribuzione soggetta a contribuzione piena e retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione; principio che la discrezionalita del legislatore in materia di bilanciamento non e' agevolmente sindacabile dalla Corte costituzionale.
La Corte di Cassazione ha richiamato questa pronuncia per sostenere che eventuali disparita non consentono di concludere per l'illegittimita del massimale pensionabile; la questione richiede scelte di politica legislativa e tutela dell'equilibrio finanziario.
Massime di principio
- In assenza di una abrogazione espressa, una norma precedente conserva efficacia se non e' manifestamente incompatibile con la disciplina successiva; l'abrogazione tacita richiede incompatibilita palese o regolazione completa della materia da parte della norma nuova.
- Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile e' da ritenersi applicabile anche alla quota B per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31.12.1995, salvo espressa disposizione normativa contraria.
- I rinvii a norme successive che indicano aliquote o criteri di calcolo non implicano automaticamente la soppressione di limiti speciali previsti da norme antecedenti; vanno letti in modo sistematico e coerente con la disciplina speciale.
- Il silenzio del legislatore su un elemento rilevante (es. massimale pensionabile) va interpretato restrittivamente: non costituisce prova di volonta di abrogazione quando l'oggetto e' cruciale per l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale.
- Per valutare contestazioni sul calcolo della pensione, occorre verificare data di iscrizione al Fondo, il regime applicabile (retributivo/pro-rata/contributivo) e se la norma successiva ha espressamente o incompatibilmente disciplinato l'intera materia.
- Questioni riconducibili a bilanciamenti di politica previdenziale (disparita tra contributi versati e prestazioni) sono in larga parte rimesse al legislatore; il giudice interpreta le norme secondo i principi direttivi di equilibrio finanziario.
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